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Con una sentenza di qualche giorno fa (n. 18168 del 26/07/2013) la Corte di Cassazione interviene sull'annosa questione del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, anche in assenza di responsabilità da parte del datore.

La sentenza in sintesi stabilisce che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, nei casi in cui in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta comunque al lavoratore l'indennità sostitutiva.

Questa ha, da un lato, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, dall'altro, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva.

In conclusione, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione (come nel caso della conclusione di un contratto), dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva e le clausole contrattuali (nel caso di specie l'art. 18, comma 9, c.c.n.l. Regioni ed enti locali, triennio 1994-1997), che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate - in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie e in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva.

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