Sinergie di Scuola

Sulla base delle novità introdotte dalla legge 69/2009, nel conferimento di incarichi occasionali da parte delle pubbliche amministrazioni si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

a) per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca;

b) per servizi di orientamento, compreso il collocamento, e per quelli di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A ribadirlo è il Dipartimento della Funzione pubblica che con il parere n. 1 prot. 202/4 del 20 gennaio 2011 interviene sulle modifiche introdotte all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dal comma 2, dell'art. 22, della suddetta legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il parere risponde a una richiesta di chiarimento nell'ambito della gestione della banca dati degli esperti predisposta dallo stesso Dipartimento e fa riferimento alla sostituzione, operata dalla legge 69/2009, nel citato articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, delle  parole: "o dei mestieri artigianali" con le seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

La nuova formulazione vigente della norma in oggetto risulta dunque essere la seguente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità (…). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. (…)"

Tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa in oggetto dall'articolo 46, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Ufficio del Dipartimento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore interessato, ha consentito l'iscrizione alla banca dati degli esperti dei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi:

  1. laurea specialistica (in via di interpretazione la laurea triennale è valida come requisito minimo purché sia integrata da un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento universitario di riferimento);
  2. iscrizione in ordini o albi professionali, prescindendo dal possesso del requisito della laurea;
  3. professionalità operante nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, prescindendo anche qui dal possesso della laurea.

Per il caso 2, la possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria si fonda su un dato oggettivamente accertabile che è l'abilitazione professionale quale strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica necessaria ai fini dell'esercizio professionale nel campo per cui è espresso il fabbisogno.

Per il caso 3, invece, i requisiti minimi non si fondano più sul possesso di un titolo di studio oggettivamente verificabile. Nella circostanza è indispensabile accertare un'esperienza nel settore facendo riferimento al curriculum del soggetto e operando sullo stesso una valutazione imparziale e scrupolosa.

Il comma 2, dell'art. 22, della legge n. 69 del 2009 ha poi ampliato la sfera delle fattispecie per cui, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni pubbliche, si può fare a meno della specializzazione universitaria.

In particolare la norma ora si struttura distinguendo ipotesi legate allo svolgimento di attività, da ipotesi legate allo svolgimento di servizi.

L'ampliamento delle fattispecie derogatorie – precisa il parere - non può in alcun caso essere inteso anche come ampliamento dei poteri di spesa delle amministrazioni pubbliche. Il legislatore si premura, infatti, di sottolineare che le nuove disposizioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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