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Con il messaggio n. 6704 del 3/11/2015 l’Inps ha fornito alcune precisazioni riguardanti l’incumulabilità o meno del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

In particolare, se il genitore lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata:

  • del congedo parentale ad ore per altro figlio
  • dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti
  • dei riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.

È invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria.

Quanto sopra vale nei casi di mancata regolamentazione, da  parte della contrattazione  collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

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