Sinergie di Scuola

Condanna a 1 e 4 mesi di reclusione e interdizione perpetua dall'insegnamento per il presidente di una commissione agli esami di Stato che aveva molestato una studentessa durante la prima prova scritta, pronunciando espressioni del tipo: ''Se sei carina con me ti aiuto io'' e strisciando ripetutamente inguine e bacino contro il corpo della giovane, costretta così a subire atti sessuali.

La Corte di Cassazione, sez. II, con la sentenza n. 12009 del 25 marzo 2011, ha così accolto il ricorso presentato dalla procura della corte di Appello di Ancona dopo il patteggiamento del docente, perché al condannato venisse inflitta anche l'interdizione perpetua da ogni ufficio "inerente alla tutela e alla curatela".

Infatti, in conseguenza dell’intervento legislativo di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38, la pena accessoria dell’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio va disposta anche nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p. in ordine al reato di cui all’art. 609 bis c.p. pertanto, la pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua da ogni ufficio attinente alla tutela e alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice.

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