Sinergie di Scuola

Il Giudice del Lavoro Jacqueline Magi, su ricorso promosso dall'Unicobas (www.unicobas.it), ha inviato alla Corte Costituzionale e alle due Camere del Parlamento il cd. Decreto Brunetta (D.L.112/2008 convertito nella legge133/2008) ritenendo illegittimo l'art. 71 riguardante le decurtazioni stipendiali in caso di malattia per i lavoratori della scuola e tutti i pubblici dipendenti.

Tale articolo prevede infatti che "Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ..... nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio".

Il Giudice ha osservato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che "Il D.L. 112 risulta in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all'ordinamento. L'art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico ........ determina un'illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato".

Inoltre, con riferimento all'art.36 della Costituzione, lo stesso Giudice ha affermato che: "Il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un 'lusso' che il lavoratore non potrà più permettersi, e ciò appare in contrasto con l'art. 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa".

Richiamando poi l'art. 32 della Costituzione, l’ordinanza di trasmissione precisa che:  "La norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia ..."

Infine, l'assenza di garanzia al lavoratore malato di adeguati mezzi di mantenimento ed assistenza costituisce inoltre violazione dell'art. 38.

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