Sinergie di Scuola

Nella G.U. n. 19 del 25/01/2022 è stata pubblicata la Legge 3 del 21/01/2022 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

In sede di conversione sono state previste alcune modifiche al testo del decreto.

In particolare, è stata introdotto l'art. 2-bis (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni), secondo il quale "L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Per il personale docente e ATA era già prevista una norma di maggior favore rispetto alla restante P.A.

Infatti, il comma 5, dell’art. 31, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 aveva previsto che, in caso di somministrazione del vaccino contro il Covid-19, l’assenza dal lavoro del “…personale docente,  educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a  sei  anni, nonché degli enti universitari  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione artistica, musicale e coreutica..”, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico.

Discorso diverso per le assenze dovute ai postumi del vaccino che si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

Proponiamo un facsimile di richiesta di permesso per la somministrazione del vaccino.

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