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Il congedo parentale straordinario Covid-19 rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo n. 151/2001. La disciplina normativa che regola l'istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 (articoli 32 e 33) di chiederne la conversione in congedo straordinario Covid-19, con relativo diritto alla percezione dell'indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.

Dall’esame del quadro regolatorio vigente, si desume che il congedo straordinario in questione – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% - può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest'ultimo e, quindi, anche per esso trova applicazione quanto previsto all'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 ovvero che detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.

Per approfondimenti: parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/03/2021.

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