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Con ordinanza n. 24492 dell’1/10/2019, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, si è espressa in merito all’assenza alla visita fiscale di un lavoratore dipendente a casa in malattia.

Nello specifico, il lavoratore in questione era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’Inps, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione dell’assenza. Il dipendente si era giustificato in sede disciplinare e in sede processuale rappresentando che l’assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11,35, era da imputare ad un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno si era recato presso il Pronto soccorso per accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute ed infatti in occasione di tale accesso venne diagnosticata un’orticaria idiopatica, cui fece seguito un ricovero nelle ore successive.

La Corte di appello di Roma aveva ritenuto che l’assenza del ricorrente non fosse giustificata, in quanto la circostanza dedotta avrebbe potuto giustificare l’assenza esclusivamente con riferimento al ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale (ore 11.35): nel caso di specie, l’accesso al pronto soccorso avvenne ben prima e fu seguito da dimissioni (alle ore 4.59), mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) avvenne nel corso della tarda mattinata e non aveva alcuna caratteristica dell’urgenza; non era stata neppure allegata l’assenza di altri congiunti disponibili ad assistere il figlio minore. In ogni caso, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro.

La Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore.

Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, secondo il giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

Nel caso di specie non c’è un nesso tra il momento dell’urgenza, effettivamente sussistente in orario notturno (al primo accesso al Pronto soccorso), ma non sussistente al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.

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