Sinergie di Scuola

Ricostruzione di carriera

Il Tribunale del Lavoro di Marsala, con la sentenza n. 104 del 21/02/2023, in accoglimento delle domande e delle tesi del ricorrente, docente della scuola secondaria di II grado, ha riconosciuto il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che per il pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi; nonché il diritto del ricorrente a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione, attesa la perdurante vigenza del blocco contrattuale per l’anno 2013.

Nella sentenza si legge che "la Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U., del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante, fra l'altro, dall'art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo, del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11 ed altro.

In sintesi, per effetto della sentenza della Consulta sopra citata, appare essere stato rimosso il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che la Consulta ha qualificato come causa di sospensione strutturale delle medesima contrattazione.

Se a seguito della statuizione della Corte la rimozione della causa sospensiva produce i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., e cioè dal 30.7.2015 in poi, sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 per il Co. della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non risultano essere state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, non è infondato, ché anzi meritevole di tutela l'assunto del ricorrente, che richiede riconoscersi il proprio diritto quantomeno a vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all'anno 2013 pro quota, in relazione al raggiungimento della classe stipendiale successiva e cioè il diritto alla progressione stipendiale maturata alla data della cessazione in servizio nella misura della quota maturata a tale data rispetto allo scaglione stipendiale successivo".

Sulla base di questo ragionamento, la domanda del ricorrente è stata accolta.

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