Sinergie di Scuola

In applicazione del D.M. 3/06/2015 n. 326, il Miur ha trasmesso il D.D.G. 6/07/2015 n. 680 che disciplina:

  • l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, con cadenza semestrale (1° febbraio 2015 e 1° agosto 2015), dei docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie, collocandosi in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento;
  • l'inserimento, con cadenza semestrale (1° febbraio 2015 e 1° agosto 2015), in elenchi di sostegno in coda alla fascia di appartenenza, per i docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità;
  • il riconoscimento della precedenza nell'attribuzione delle supplenze in III fascia di istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell'apertura delle finestre semestrali.

Al D.D.G. sono allegati anche i modelli di domanda che il personale interessato dovrà trasmettere secondo le seguenti modalità:

Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia

Il modello A3 dovrà essere trasmesso entro il termine del 3 agosto 2015, tramite raccomandata A/R, PEC, o consegna a mano con rilascio di ricevuta. Dovrà essere indirizzato, relativamente agli aspiranti già inseriti in graduatoria, all'istituzione scolastica destinataria della domanda di inserimento presentata all'inizio dell'attuale triennio di validità delle graduatorie. Ove l'interessato non risulti già iscritto in alcuna graduatoria, il modello dovrà essere indirizzato ad una istituzione scolastica della provincia prescelta dall'interessato.

Nel compilare il modello, gli interessati dovranno prestare la massima attenzione nell'indicare, nella apposita sezione, la finestra temporale di inserimento (titolo conseguito entro il 1° febbraio 2015 oppure dopo il 1° febbraio 2015 ed entro il 1° agosto 2015).

Inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno

L'istanza dovrà essere presentata, esclusivamente, in modalità telematica, compilando il modello A5, che sarà disponibile sul portale POLIS, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2015 e il 3 agosto 2015 (entro le ore 14,00). Non dovranno compilare il modello A5 i docenti appartenenti ad una delle due sotto indicate categorie:

  • Docenti di I fascia che abbiano presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GaE, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 325/2015, i quali saranno inseriti in graduatoria per automatica trasposizione;
  • Docenti di II fascia che dichiarano anche il titolo di abilitazione.

I. suddetti docenti, nel compilare il modello A3, dichiareranno il titolo nell'apposita sezione predisposta.

Priorità nell'attribuzione delle supplenze di III fascia

Potranno presentare istanza i docenti che conseguono il titolo di abilitazione nelle more della predisposizione delle procedure per l'apertura delle finestre semestrali. A tal fine, dal 18 agosto 2015 e per tutto il triennio di validità delle graduatorie, sarà disponibile sul portale POLIS, l'apposito modello A4. L'istanza dovrà essere rivolta alla istituzione scolastica capofila prescelta all'atto di inclusione in III fascia che avrà cura di prenderla in carico
con cadenza periodica.

Scelta delle sedi

La scelta delle sedi è effettuata con le consuete funzioni telematiche, che saranno disponibili sul portale POLIS nel periodo compreso tra il 4 agosto 2015 e il 19 agosto 2015 (entro le ore 14,00).

Contestualmente, i soli docenti interessati all'inserimento nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali, per i nuovi insegnamenti non ancora ricompresi in specifiche classi di concorso, dovranno compilare anche il modello B1, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo avviso.

Ai docenti già collocati nelle graduatorie di istituto è consentito sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all'atto della domanda di inserimento di inizio triennio ed ai soli fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi  per i nuovi insegnamenti.

Non è, invece, consentito cambiare le sedi già espresse ad inizio triennio per gli insegnamenti in cui si figura nelle graduatorie di inizio triennio.

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