Sinergie di Scuola

Con nota prot. 12347 del 4/05/2016, il Miur ha trasmesso il D.M. n. 290/2016 con cui viene ulteriormente disciplinato l'anno di prova e formazione dei docenti assunti nelle fasi B e C del Piano straordinario di assunzioni, previsto dalla legge n. 107/2015.

Le disposizioni indicate nel D.M. sono limitate al solo anno scolastico 2015/2016.

Il decreto stabilisce che possono svolgere l'anno di formazione e di prova i docenti che:

  • hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in una scuola di grado diverso da quello di immissione in ruolo, purché in classi di concorso affini;
  • sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di II grado e che sono stati chiamati a prestare il loro servizio presso scuole di grado o ordine diverso.

Il D.M. n. 290/2016 fornisce anche indicazioni sulla valutazione finale dei docenti in oggetto e sull'emissione del provvedimento di conferma in ruolo.

Al riguardo, per i docenti che abbiano differito la presa di servizio e stiano svolgendo il periodo di formazione e di prova in altro territorio regionale, la valutazione del periodo di prova e di formazione va curata in ogni aspetto dall’istituzione scolastica in cui il docente presta effettivo servizio.

Il Dirigente scolastico della scuola di servizio trasmetterà tutta la documentazione, compreso il giudizio favorevole o sfavorevole sul periodo di formazione e di prova al Dirigente dell’istituzione scolastica di titolarità giuridica, che provvederà all’emissione del provvedimento motivato di conferma in ruolo o di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

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