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La legge non preclude la possibilità al dipendente che assiste il disabile di fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 nel caso in cui il disabile non fruisca del permesso per le stesse gionate.

Il chiarimento è contenuto nel parere n. 44274 del 5/11/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha risposto al quesito del Complesso ospedaliero San Giovanni - Addolorata di Roma sul diritto alla fruizione dei permessi in questione da parte di dipendenti per assistere un congiunto lavoratore che si trova in situazione di handicap grave che fruisce per se stesso dei benefici previsti dalla citata legge; in particolare, si chiedeva se i giorni di permesso dei due soggetti interessati dovessero essere fruiti nelle stesse giornate.

In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.

La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex l. 104 del 1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro.

Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.

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