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Decreto Disabilità

Il decreto legislativo n. 62 del 3/05/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 111 del 14/05/2024, introduce nuove disposizioni che modificano la legge 104/92. Queste modifiche riguardano principalmente la definizione di disabilità e la valutazione multidimensionale per la creazione e l'attuazione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Chi è la persona con disabilità

In particolare, il testo novellato dell'art. 3 della legge 104/92 definisce "persona con disabilità" colui che presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature, che, in interazione con barriere di varia natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Queste condizioni devono essere accertate al termine della valutazione di base. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie.

Necessità di sostegno

La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Accertamento dell'invalidità civile

Una delle novità più significative riguarda la modalità di accertamento dell'invalidità civile. La disabilità sarà accertata con una "valutazione di base", da svolgersi in un'unica visita collegiale, su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri. Il certificato medico introduttivo può essere rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, dai medici di medicina generale e anche dai pediatri di libera scelta. Il procedimento di valutazione di base dovrà concludersi entro novanta giorni, nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni e, nei casi di soggetti minori, entro trenta giorni dalla ricezione del certificato medico.

L'INPS stabilirà ulteriori modalità di svolgimento del procedimento e delle riunioni delle commissioni mediche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la gestione del procedimento per la valutazione di base sarà affidata, in via esclusiva, all'INPS.

Entrata in vigore

Sebbene il provvedimento normativo entri in vigore il 30 giugno 2024, è prevista una fase transitoria connessa all'emanazione di provvedimenti successivi. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, sarà avviata una fase di sperimentazione, della durata di dodici mesi, con l'applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base, modalità di accertamento e di valutazione multidimensionale. La sperimentazione terrà conto del principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e Centro Italia e di differenziazione delle dimensioni territoriali.

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