Sinergie di Scuola

Con nota del 4/07/2022 il MI ha trasmesso il parere del Ministero della Salute avente ad oggetto: "Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito all’attuazione della legge 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina".

Il parere fa riferimento all’art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, introdotto dalla legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, che prevede che i Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, siano tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivo di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati.

L’accertamento della situazione vaccinale dei minori nella ratio del legislatore ha chiaramente lo scopo di evitare situazioni di contiguità fra bambini vaccinati e bambini non vaccinati.

Fatte queste premesse, il Ministero della Salute evidenzia come il fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese a seguito del conflitto in Ucraina, cui è conseguito un sostenuto esodo di minori, sia da qualificarsi, senza dubbio, come un evento eccezionale che in quanto tale si caratterizza per la sua straordinarietà e imprevedibilità. Ciò detto, è evidente che non possa considerarsi applicabile la normativa suindicata che si riferisce a un anno scolastico non ancora cominciato e, in particolar modo, non possa essere garantita l’osservanza degli adempimenti richiesti, stante il decorso del termine fissato dal legislatore per la trasmissione degli elenchi alla ASL di competenza. A ciò si aggiunge la difficoltà delle aziende sanitarie di acquisire la documentazione che comprova lo stato vaccinale del minore proveniente dal paese ucraino.

Per tali ragioni, al precipuo scopo di assicurare la più ampia inclusione dei minori ucraini e, al contempo, garantire che l’inserimento nei servizi educativi e nelle scuole avvenga nel puntuale rispetto delle disposizioni impositive degli obblighi vaccinali, il Ministero ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l’infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL. E allo stesso modo si ritiene possa considerarsi sussistere una condizione di inadempienza a carico dei genitori o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore di età compresa fra 0 e 6 anni proveniente dall’Ucraina.

 

 

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