Sinergie di Scuola

Quando si ottiene l'assegnazione provvisoria volontaria si perde fin dal primo anno il punteggio per la continuità di servizio? E' questa l'opinione più comune, ma un nostro lettore è in disaccordo, e propone le sue considerazioni. Lo spazio dei commenti è a disposizione di chi desideri argomentare.

 

Il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2013/2014, sottoscritto l’11/03/2013, prevede alla lettera D) della tabella A di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d’ufficio e della mobilità professionale del personale ATA:

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)

entro il quinquennio -> Punti 8
oltre il quinquennio -> Punti 12.

A differenza del punteggio relativo all’anzianità di servizio che si valuta a mesi e da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento, così come previsto alla lettera A) della tabella sopra citata, il punteggio relativo alla continuità si valuta, quindi, ad anno intero, cioè fino al 31/08/2012. L’anno in corso, ovviamente, non essendo intero, non si valuta.

In particolare, la nota (4) della tabella sopra citata così dispone:

Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità.

Se è vero che l’assegnazione provvisoria a seguito di domanda volontaria interrompe tutta la continuità maturata, questo avverrà, di fatto, nella graduatoria interna da predisporre nell’a.s. 2013/2014 per l’individuazione dei perdenti posto per l’a.s. 2014/2015; in quanto solo e soltanto allora sarà valutato l’intero corrente anno scolastico 2012/2013, nel quale il dipendente interessato risulterà, si, titolare in quella scuola, ma non in servizio, in quanto assegnato provvisoriamente ad altro istituto a seguito di domanda volontaria.

Diversa è la regola relativa al punteggio aggiuntivo, una tantum 40 punti, di cui alla lettera F) della tabella sopra citata, che nulla ha a che vedere con il discorso della continuità di servizio. Tale punteggio, infatti, una volta acquisito, si perde già dal primo anno scolastico nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria, così come previsto dalla nota (e) della tabella sopra citata.

Esempio

Un assistente amministrativo, titolare nell’istituto scolastico X dal 1° settembre 2008, a seguito di domanda volontaria ottiene, per l’a.s. 2012/2013, l’assegnazione provvisoria presso l’istituto scolastico Y.

Nella valutazione servizi e titoli ai fini della graduatoria interna 2012/2013, predisposta dall’istituto scolastico X di attuale titolarità, spetta all’interessato il punteggio della continuità di servizio?

La risposta è affermativa:

  •  a.s. 2008/2009 punti 8 (titolare e in servizio nella scuola X);
  •  a.s. 2009/2010 punti 8 (titolare e in servizio nella scuola X);
  •  a.s. 2010/2011 punti 8 (titolare e in servizio nella scuola X);
  •  a.s. 2011/2012 punti 8 (titolare e in servizio nella scuola X).

TOTALE PUNTI: 32

E nella graduatoria interna 2013/2014? La risposta è negativa:

  •  a.s. 2008/2009 (titolare e in servizio nella scuola X);
  •  a.s. 2009/2010 (titolare e in servizio nella scuola X);
  •  a.s. 2010/2011 (titolare e in servizio nella scuola X);
  •  a.s. 2011/2012 (titolare e in servizio nella scuola X);
  •  a.s. 2012/2013 (titolare nella scuola X ma in servizio nella scuola Y).

Giorgio Greco
Assistente amministrativo

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