Sinergie di Scuola

La circolare n. 2 del 2014 della Funzione Pubblica, recante la firma del Ministro d’Alia (quindi riferibile al Governo precedente all’attuale) detta linee interpretative a proposito del comma 5-ter, art. 55-septies D.Lgs. 165/2001, come riformato dal D.L. 101 (convertito nella legge 125/2013), riguardante le assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche, terapie o esami diagnostici.

Avevamo parlato già di questo articolo e dei dubbi che solleva, dubbi rinfocolati dalla interpretazione ministeriale che, sulla scia delle numerosi circolari “creative” degli ultimi anni, si pone su un piano innovatore che spesso va oltre la legge, ponendo seri problemi applicativi e, più in generale, di congruenza con il sistema della gerarchia delle fonti del diritto.

La circolare, andando molto oltre la formulazione del comma 5-ter, individua due fattispecie distinte: le terapie connesse ad incapacità lavorativa (ovvero in costanza di malattia) e le terapie non connesse ad incapacità lavorativa. L’interpretazione ministeriale nega, in generale, che le assenze per visite e prestazione sanitaria siano imputabili, di per sé, a malattia (in contrasto con le precedenti interpretazioni ministeriali del 2008 e 2011, che invece ne ammettevano la possibilità) riconducendo la relativa assenza nella categoria del permesso personale (caso di visita non in costanza di malattia) o della semplice causa giustificativa per l’assenza dal domicilio in caso di contemporaneo stato di malattia (e visita fiscale).

Da parte sindacale, è stato giustamente rilevato come questa interpretazione potrebbe causare seri danni al diritto alla salute del lavoratore pubblico, nelle ipotesi ad esempio dei dipendenti a tempo determinato (che non hanno diritto come gli altri ai permessi) e nel caso in cui i permessi stessi, estremamente limitati, siano esauriti e si debba ricorrere a una prestazione sanitaria. Altre osservazioni del sindacato, che ribadiscono perentoriamente il divieto di indicare la diagnosi nei certificati medici, sono condivisibili solo qualora non riguardino ipotesi di esenzione dalle decurtazioni economiche per malattia (patologie gravi o terapie salvavita), nel qual caso indicazioni precise sullo stato di salute sono richieste proprio nell'interesse del lavoratore.

Da parte nostra, abbiamo evidenziato nella rubrica "Focus lavoro" di Sinergie di aprile anche altre criticità, come per il caso delle dichiarazioni sostitutive in ambito sanitario, previste dalla circolare per le terapie reiterate nel tempo connesse ad incapacità lavorativa (ma forse per tutte le attestazioni sanitarie, qui anche “l’interpretazione dell’interpretazione” è dubbia) ma in apparente contrasto con la disposizione di cui all’art. 49 del DPR 445/2000, che vieta che le certificazioni sanitarie siano sostituite con qualsiasi altro documento.

Non facciamo che ripeterlo: le circolari non sostituiscono le leggi, che rimangono le indicazioni primarie che ogni operatore del diritto, in primo luogo i funzionari pubblici, devono seguire. Di certo però queste continue interpretazioni ministeriali, che spesso si accompagnano a letture giurisprudenziali anche difformi, non aiutano il lavoro quotidiano di chi la legge deve applicare, quando le stesse formulazioni normative risultano complesse.

Anche in questo caso, i primi ad invocare la semplificazione, nonostante una cattiva stampa li dipinga diversamente, sono proprio i funzionari pubblici.

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