Sinergie di Scuola

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Per lavori in corso da parte del Comune gli alunni non vengono prelevati dallo scuolabus davanti alla scuola, ma devono essere accompagnati a 20 metri dall’edificio scolastico.

In qualità di Dirigente scolastico ho disposto che i docenti e/o i collaboratori scolastici accompagnino gli alunni al punto di fermata dello scuolabus.

In caso di infortunio il personale, nel tragitto edificio scolastico-punto di fermata dello scuolabus, è coperto dall’assicurazione?

Per rispondere al quesito occorre innanzitutto inquadrare la questione nell’ambito più generale della vigilanza sui minori e sulle correlate tutele e responsabilità.

Nulla quaestio sugli obblighi di continuità nella tutela dei minori da parte dei soggetti ai quali gli stessi sono affidati, come ad esempio espresso in un parere del 23/06/2014 del Ministero dell’Interno: «secondo il principio enucleato dalla giurisprudenza, grava sulla pubblica amministrazione che svolge un servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni l’adozione di tutte le cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori (Cfr. Corte di Cass. sez III civ. n. 23464/2010). Ciò si deve ritenere valevole sia nella fase del trasporto vero e proprio, sia in quella di discesa degli alunni, qualora tra detta discesa e l’ingresso nella scuola vi sia un tragitto da effettuare, come nella fattispecie in esame. Infatti, la pubblica amministrazione, anche in tali casi, dovrà porre in essere tutte le accortezze necessarie per salvaguardare la tutela dei minori. Si deve tuttavia considerare che la normativa relativa al sistema scolastico assegna alla scuola (personale docente, personale ATA e Dirigente) il dovere di sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. Tale obbligo è stato esteso dalla giurisprudenza dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita. Conseguentemente, si è dell’avviso che l’attribuzione dei compiti relativi alla sorveglianza e all’accoglienza degli alunni al limite di pertinenza della sede scolastica, ivi compresi quelli che raggiungono la scuola tramite lo scuolabus, deve essere fissata nell’apposito regolamentato di istituto, redatto al fine di disciplinare l’organizzazione interna del servizio scolastico, tenuto conto dei bisogni derivanti dalle condizioni strutturali e ambientali del plesso scolastico, delle caratteristiche degli alunni, anche portatori di handicap, nonché delle risorse umane disponibili».

Si riferisce al Regolamento di Istituto anche l’ordinanza n. 21593/2017 della Corte di Cassazione, secondo la quale il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico (e dopo la conclusione delle lezioni) non esclude la responsabilità della scuola. L’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto gli alunni, compresi quelli che frequentano le medie, ricade infatti sul personale scolastico, anche nel caso in cui i mezzi ritardino. Tale attività di vigilanza si protrae «fino a quando gli alunni non vengono presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto», con una estensione temporale e spaziale degli obblighi di vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni.

Il Regolamento di istituto

Nel Regolamento di istituto andranno pertanto definiti ruoli del personale e modalità di uscita degli alunni, in modo tale che il Dirigente scolastico possa emanare conseguenti disposizioni organizzative e assegnare a docenti e collaboratori scolastici i compiti derivanti dai loro obblighi di sorveglianza degli alunni nell’ambito di specifici luoghi di lavoro, anche esterni all’edificio scolastico. Occorre evitare l’uso di formule generiche (es. «come da disposizioni del DS...») e prevedere espressamente il caso di affidamento degli alunni che rientrano a casa con lo scuolabus, precisando persone, compiti, luoghi e – se necessario – tempi, come ad esempio: «All’uscita gli insegnanti accompagnano gli alunni alla porta d’ingresso, ai cancelli o agli scuolabus fino alla consegna al genitore, a chi ne fa le veci, all’accompagnatore dello scuolabus incaricato dall’Ente locale che esercita la vigilanza; dal momento dell’affidamento ai soggetti sopra citati la responsabilità da parte della scuola cessa», come si legge nel Regolamento di un Istituto Comprensivo.

È necessario che il regolamento tenga inoltre in considerazione il caso di autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni di età inferiore a 14 anni previsto dall’art. 19-bis del Decreto-Legge 148 del 16/10/2017, convertito con Legge 172 del 4/12/2017, così come suggerito nella nota 2499 del 13/02/2018 dell’USR Emilia Romagna, alla quale si rimanda anche per i suggerimenti di riconsiderazione delle prassi in uso.

Il DUVRI

Per quanto riguarda invece l’accoglienza degli alunni nel momento di arrivo a scuola con lo scuolabus, è necessario verificare i termini del capitolato d’oneri e del contratto stipulato tra Amministrazione comunale e Ditta appaltatrice del trasporto scolastico e accertare la presenza di apposito DUVRI per i rischi derivanti da attività interferenti tra il personale addetto al trasporto e il personale scolastico, in quanto l’obbligo di vigilanza e custodia dei minori al mattino da parte della scuola non può iniziare prima che gli stessi arrivino all’ingresso (portone o cancello) della scuola e quindi fino ad allora rimane in capo al conducente dello scuolabus e/o ad eventuali accompagnatori/assistenti.

Assicurazione INAIL

Relativamente all’assicurazione del personale, la circolare 60010 del 14/08/2024 dell’INAIL riporta l’estensione della tutela all’a.s. 2024/2025 nei modi e nelle forme già conosciuti per l’anno scolastico precedente, come previsto dall’art. 9 del Decreto-Legge 113/2024 (Decreto Omnibus).

La circolare precisa tra l’altro che «La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle Istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento».

Considerato che gli obblighi di vigilanza degli alunni all’uscita da scuola non possono avere interruzioni e che sono in capo all’Istituto scolastico, il quale li garantisce con proprio personale, a parere di chi scrive l’accompagnamento degli alunni fino allo scuolabus potrebbe essere considerato attività accessoria alle attività di insegnamento e quindi fruire della tutela INAIL, la quale «opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo».

Polizza assicurativa integrativa

Considerati tuttavia gli eccezionali fatti descritti (lavori in corso da parte del Comune), i limiti e le esclusioni della copertura assicurativa INAIL (che non copre la RC del personale e non copre l’infortunio in itinere degli studenti, ad eccezione dei tragitti scuola/sede azienda PCTO e viceversa) è necessario che l’Istituzione scolastica stipuli apposita polizza assicurativa, dato che, in assenza di copertura assicurativa, a rispondere patrimonialmente è l’Amministrazione, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti del personale scolastico tenuto alla vigilanza, nei casi di dolo o colpa grave.

Infine, ma non per ultimo, si ritiene necessario che siano chiariti i “confini” di competenza della vigilanza sugli alunni con l’Amministrazione comunale, considerato che la responsabilità nel tragitto dalla discesa dallo scuolabus all’ingresso a scuola e viceversa è un punto di transizione delicato che richiede chiarezza organizzativa e comunicativa tra la scuola, l’ente locale e le famiglie.

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