Sinergie di Scuola

Un esperto esterno per un contratto in qualità di esperto in un corso di formazione agli insegnanti del CLIL chiede non il compenso ma soltanto il rimborso delle spese di viaggio (rimborso benzina/gasolio). È possibile?

Inoltre, può un esperto esterno (docente in pensione) accettare contratto di prestazione d’opera? In questo caso, si versa soltanto l’IRAP e la ritenuta d’acconto al 20% o un’altra aliquota?

Il MIUR ha pubblicato la nota n. 34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito all’iter da seguire per il conferimento degli incarichi agli esperti nell’ambito dei progetti PON, utile però per la generalità dei progetti. La stessa nota riporta indicazioni riguardanti gli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente.

Conferimento incarichi

L’attribuzione degli incarichi, si evidenzia nella nota, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.

Personale interno

Prima di procedere al reclutamento di personale esterno, la scuola deve verificare se, tra il personale interno, vi siano professionalità (tra i docenti) in grado di svolgere l’incarico da conferire per le attività di formazione. Ciò può avvenire tramite un avviso interno, pubblicato sul sito web.

Si procederà, quindi, all’esame dei curricula presentati. Se si riscontrerà la presenza di professionalità adeguate a svolgere l’incarico, la scuola lo assegnerà scorrendo la graduatoria stilata e conferendo al docente in questione un incarico aggiuntivo, mediante lettera di incarico.

Personale esperto di altre Istituzioni Scolastiche

La scuola, qualora tra il suo personale non ci siano le professionalità richieste, può affidare l’incarico a docenti di altre istituzioni scolastiche, pubblicando sul proprio sito un apposito avviso.

Qualora sia accertata la presenza di personale idoneo a svolgere l’incarico, con l’incaricato si stipulerà un contratto di collaborazione plurima.

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza del docente, concessa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Le modalità di cui sopra, si legge nella nota, sono particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole.

Esperti esterni

Se non è possibile affidare l’incarico secondo le modalità sopra riportate, la scuola dovrà individuare la professionalità ricercata tramite contratti di lavoro autonomo.

Al fine suddetto, le istituzioni scolastiche devono dotarsi di un apposito Regolamento, che definisca:

  • le procedure;
  • i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente;
  • le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
  • il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.

La procedura deve essere avviata tramite pubblicazione di un apposito avviso sul sito della scuola.

Alla predetta procedura possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, nonché docenti appartenenti all’Istituzione Scolastica richiedente, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.

Al termine della procedura selettiva, l’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Se l’esperto individuato è un dipendente pubblico si dovrà prestare attenzione al regime delle incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Aspetti fiscali e previdenziali

Il conferimento di incarichi a docenti interni alla scuola o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, mediante l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007, è assoggettato alla stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica, che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

I compensi erogati, invece, agli esperti esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30/09/2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

Ulteriori modalità di conferimento di incarichi

L’Autorità di gestione può definire, al fine di garantire l’efficacia e la qualità degli interventi, disposizioni specifiche, soprattutto nei casi in cui le istituzioni scolastiche titolari dei progetti svolgano attività di formazione del personale a livello territoriale, o anche nazionale, in favore di diverse scuole e categorie di personale.

Nel caso di cui sopra, per garantire esperti di alto livello, si prevede direttamente l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, senza previa ricerca del personale interno (cfr. Avviso n. 6076 del 4/04/2016).

È possibile, infine, nel caso di percorso formativo complesso, affidare lo stesso a soggetti esterni (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR ecc.), ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

Rimborso spese

Venendo ai quesiti posti, e in particolare per il primo, partiamo dal presupposto che siamo in presenza di personale esterno e non dipendente.

La regola generale per le PA, come anche evidenziato dalla Corte dei conti, è che l’eventuale rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio avvenga a piè di lista e non forfetariamente, quindi con documenti giustificativi alla mano.

Ne consegue che i criteri di rimborso dei costi sostenuti dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa, sia per dipendenti che per gli esterni.

Nel caso di esterni, la PA può “contrattare”, nel senso che nel bando, oltre al compenso (nullo nel caso), si possono individuare anche i rimborsi eventuali richiesti.

Nel caso le possibilità sono (anche al fine esonero applicazione IRPEF art. 54 TUIR):

  • documenti di spesa intestati alla scuola e pagati dalla stessa (vitto-alloggio) con riferimento all’esperto;
  • giustificativi (tutti) a piè di lista in originale intestati all’esperto e pagati a rendiconto dalla scuola.

Pertanto il rimborso delle spese è possibile solo con la consegna di giustificativi di spesa, che nella fattispecie non possono essere scontrini di benzina o gasolio ma biglietti ferroviari o aerei che giustifichino il viaggio.

I soli casi che permettano tale rimborso è per incompatibilità con l’orario della prestazione o che non esista la possibilità di raggiungere la sede con mezzi pubblici.

Personale in quiescenza

In relazione al secondo quesito, si conferma che il personale in quiescenza può accettare la proposta di un contratto di prestazione d’opera anche in questa situazione, che per molti aspetti permette di poter contare su competenze ed esperienze molto utili al mondo della scuola.

In questo caso, se l’esperto effettua abitualmente attività di questo tipo ed è titolare di partita IVA, invierà regolare fattura; altrimenti il compenso sarà soggetto a ritenuta IRAP e a ritenuta d’acconto al 20% come per altri esperti esterni alla scuola.

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