Sinergie di Scuola

Progetto PON “Competenze di base”: partecipano alla realizzazione del progetto esperti interni ed esterni, tutor, DS, DSGA, valutatore, AA e CS. In qualità di esperti esterni, partecipano due docenti di altra istituzione scolastica: i compensi da erogare loro sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i docenti interni all’istituto (esperti interni), oppure bisogna versare la ritenuta d’acconto del 20% e l’IRAP?

 

Proprio rispetto ai PON, il MIUR, con nota prot. 34815 del 2/08/2017, ha fornito alcuni chiarimenti sulle procedure da seguire per il conferimento degli incarichi ovvero stipula contratti alla quale si rimanda per ogni dettaglio.

Una volta accertata l’indisponibilità di personale interno, la scuola può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione.

Ricorso a collaborazioni plurime

Qualora presso altra scuola sia accertata la disponibilità di docenti idonei (professionalità documentabile sia perché “il prestatore di lavoro” è adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento – art. 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego) sia attraverso la presentazione di documentazione idonea ad appurare l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo), è possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Affidamento di contratti di lavoro autonomo

Il ricorso a questa modalità deve essere previamente disciplinato dalla scuola mediante adozione di un proprio regolamento e avviato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito web dell’Istituzione scolastica. A questa procedura possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad altre scuole, nonché docenti appartenenti all’istituzione scolastica richiedente, in possesso delle competenze richieste.

All’esito della procedura, la scuola stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Aspetti previdenziali/assistenziali

Il conferimento di incarichi a docenti interni e il ricorso alle collaborazioni plurime è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo (ritenute assistenziali/previdenziali + IRAP e INPDAP a carico Stato).

I compensi erogati agli esperti esterni sono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (ritenuta d’acconto del 20% + IRAP e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro).

Sulla disciplina fiscale e previdenziale, riportiamo di seguito una FAQ dell’Autorità Gestione PON del 20/04/2018:

Qual è la normativa fiscale e previdenziale da applicare ad esperti formatori e tutor

A determinare il trattamento fiscale e previdenziale applicabile non è la tipologia di personale reclutato (interno, proveniente da altri istituti scolastici o esterno), ma le modalità di reclutamento:
- le procedure di reclutamento di personale esterno determinano la stipula di un contratto di prestazione d’opera, con relativo trattamento;
- le procedure di reclutamento riservate a personale interno e quelle riservate a personale di ruolo presso istituti scolastici pubblici (collaborazioni plurime) comportano il conferimento di un incarico di lavoro subordinato fra interessato e PA, con relativo trattamento.

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