Sinergie di Scuola

Il PTOF della nostra scuola prevede due indirizzi per i quali è necessario ricorrere ad esperti esterni, non essendo disponibili tra il personale interno docenti con le competenze professionali richieste. Ad esempio per un indirizzo sono previsti anche esperti di video editing e di audio editing; per l’altro sono necessari esperti madrelingue inglese per insegnare alcune materie.

Considerata l’attuale situazione emergenziale, è possibile far svolgere agli esperti esterni la Didattica a Distanza?

Non ci sono innovazioni legislative rispetto a quanto disposto dalla Legge 81/2017 che, all’art. 18, definisce il lavoro agile quale «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

Il lavoro agile (tradotto dall’inglese smart working) non è una specifica tipologia contrattuale ma una particolare modalità di prestazione del lavoro subordinato (in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale) che può essere sfruttata in alcune circostanze e in luoghi diversi senza essere definitivo (in base alle necessità del dipendente).

Diverso è il telelavoro, una scelta definitiva o comunque a lungo termine, attivata a richiesta del dipendente, che si svolge in casa ed era già prevista nel CCNL Scuola 2006-2009 (Capo XIII) in applicazione del CCNQ 23/03/2000.

Parliamo sempre e comunque di lavoro dipendente o in ogni caso subordinato.

Diverse e non sempre perfettamente congruenti sono invece le norme che vengono via via adottate a seguito dell’emergenza Covid: per la scuola, in particolare, si intrecciano – senza incastrarsi compiutamente – e contribuiscono a determinare quella situazione “liquida” che non agevola certo la soluzione delle quotidiane esigenze degli Istituti scolastici.

Non è facile infatti far combaciare:

  • l’art. 32, comma 4 del D.L. 104/2020, convertito in Legge 126/2020 («al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’art. 263 del Decreto-Legge 19/05/2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica [...]»);
  • l’art. 8 del D.M. 19/10/2020 (cd. Decreto Dadone) che applica le disposizioni del lavoro agile (definito «una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa») a tutte le P.A., ivi comprese le scuole per le quali la Legge 126/2020 – norma di rango superiore – esclude il ricorso al lavoro agile se non in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza;
  • art. 1, comma 6 del D.P.C.M. 18/10/2020 in cui si dispone per le scuole del secondo ciclo l’incremento del ricorso alla «didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza [...]previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali»;
  • il D.P.C.M. del 24/10/2020 infine istituzionalizza la didattica a distanza per almeno il 75% nelle scuole superiori («[...] forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica [...] incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari ad almeno il 75% delle attività [...]»).

È evidente tuttavia che la situazione odierna sia molto diversa da quella prospettata nello scorso mese di marzo, nel quale il problema – relativamente agli esperti esterni – era la possibile prosecuzione di un contratto stipulato in determinate circostanze (prestazione d’opera in aula, generalmente in compresenza con il docente di classe) venute poi a mutare radicalmente con il lockdown.

Nel frattempo sono infatti state adottate (con D.M. 89 del 7/08/2020) le Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26/06/2020, n. 39 che prevedono, tra l’altro, l’adozione di un Piano per la Didattica Integrata da parte di ogni Istituzione scolastica nel quale definire «le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone».

Le Linee guida precisano inoltre che «la DDI, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza», e ancora «La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza».

Non si parla più di didattica a distanza (DaD) ma di Didattica Digitale Integrata (DDI): una mutazione non tanto di nome quanto di fatto: non più una modalità nuova di esercitare la didattica tradizionale ma una nuova didattica, in cui concreto e digitale si integrano e, fondendosi, generano uno strumento fortemente innovativo.

Non ci si può pertanto limitare a verificare – sotto il profilo amministrativo-contabile – l’applicabilità di vecchie regole (il telelavoro e il lavoro agile lo sono) a nuove e critiche situazioni come l’emergenza da Covid, ma bisogna partire dalla nuova emergenza educativa per testare altrettanto nuovi strumenti e cercare di garantire al meglio il fondamentale compito che ha la scuola.

Si ritiene pertanto che vada rovesciato il punto di vista sul problema del lavoro agile da parte degli eventuali esperti esterni: non si tratta più di adattare un contratto già stipulato a una nuova e inattesa situazione applicando normative precedenti riferite a tipologie precise di rapporti di lavoro, ma si deve pianificare una metodologia innovativa di insegnamento, particolarmente rilevante per gli studenti del secondo grado, che ogni scuola organizzerà sulla base del proprio fabbisogno, in considerazione delle proprie risorse e con l’approvazione dei propri organi collegiali, esercitando l’autonomia già prevista dall’art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59 e dal D.P.R. 275/1999.

Le II.SS. devono decidere se, per soddisfare i loro fabbisogni didattici, necessitano di esperti esterni (problema non irrilevante, più per la prestazione d’opera professionale es. psicologo di classe in sportello annuo, che occasionale es. l’esperto di videoediting che magari presta la propria opera per poche ore in un periodo limitato).

In assenza di qualsivoglia indicazione M.I. al riguardo (fatta salva la nota dell’AdG PON che si presume sia emanata per garantire il rispetto dei precisi vincoli di carattere temporale imposti dalla UE per la conclusione dei progetti finanziati, pena la restituzione dei fondi) ogni I.S., se ritiene necessario il ricorso ad esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa e l’implementazione della DDI, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 43-45 del D.I. 129/2018, dovrà:

  • prevederlo nel Piano per la DDI, elaborato dal Collegio docenti e integrato nel PTOF, precisando se la rimodulazione dell’attività degli esperti esterni sia attivabile comunque oppure solo in caso di lockdown o sospensione delle attività didattiche in presenza;
  • modificare il proprio Regolamento per gli incarichi agli esperti esterni;
  • prevedere espressamente, nell’avviso di selezione prima e nella stipula del contratto poi, che la modalità di prestazione dell’opera può essere sia in presenza che a distanza, magari definendo le percentuali destinate a ciascuna modalità.

La scuola dovrà inoltre:

  • accertarsi che l’esperto abbia le necessarie competenze informatiche per l’uso delle piattaforme e dei software dedicati;
  • garantire ogni forma di tutela della privacy, assicurando la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all’utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché ogni altro comportamento da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di obblighi contrattualmente previsti (vedi documento congiunto M.I. – Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”);
  • in via generale, osservare quanto previsto nel Piano scuola 2020 (D.M. 39/2020) rispetto alla DDI.
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