Sinergie di Scuola

In riferimento alla individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) si pongono i seguenti quesiti:

  1. Come s’inquadra giuridicamente tale servizio. È un’attività negoziale di cui al D.Lgs. 50/2016 oppure è un’attività rientrante nel D.Lgs. 165/2001?
  2. Bisogna richiedere CIG oppure no?
  3. È necessario procedere prima con bando interno?
  4. Eventualmente può essere emesso unico bando sia per interni che per esterni?
  5. Se risponde dipendente interno, lo stesso può essere pagato con il fondo d’Istituto?
  6. Se risponde dipendente di altra Scuola bisogna fare incarico di collaborazione plurima?
  7. Se risponde esterno senza partita IVA bisogna fare contratto di prestazione occasionale?
  8. Se risponde un professionista bisogna fare contratto fornitura servizio con CIG, fattura elettronica, ecc.?

Quesito 1

Bisogna premettere che sul tema degli RSPP interni e esterni c’è stata, in passato, una procedura di infrazione dell’UE, poi risolta dal cd. Decreto del Fare (Legge 98/2013) che ha parzialmente modificato l’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, per cui ora il datore di lavoro (art. 31, comma 1) deve organizzare il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Quindi bisogna prima fare una ricerca interna e poi passare, eventualmente all’esterno.

In mancanza di risorse interne, spetta alla scuola decidere:

  • se desidera acquistare un servizio di Prevenzione e Protezione da un’azienda o una società, mette in atto un’attività negoziale D.Lgs. 50/2016 (anche tramite MePA);
  • se invece vuole avvalersi della prestazione d’opera di un professionista seguirà il percorso previsto dal D.Lgs. 165/2001.

Qual è la differenza?

Se, ad esempio, io ho bisogno di una visita oculistica e chiamo il Centro Medico XY prenotando una visita specialistica, acquisto un servizio offerto da questo Centro, che metterà a mia disposizione il primo medico oculista libero.

Se invece desidero essere visitato da un medico oculista che abbia determinati requisiti (es. si sia laureato con il massimo dei voti, abbia almeno 30 anni di esperienza professionale in ospedali pubblici, riceva in uno studio non distante più di 10 km da casa mia), allora richiedo una prestazione d’opera professionale.

Di conseguenza, l’avviso di ricerca avrà un tenore diverso a seconda della scelta della scuola e la procedura seguirà le regole della normativa di riferimento.

Nel caso del RSPP infine, se si cerca un esperto esterno, bisognerà attenersi ai requisiti previsti dal regolamento di Istituto.

Quesito 2

Se si acquista un servizio sì (il CIG è un codice per l’acquisto di beni e servizi); per una prestazione d’opera professionale no.

Quesito 3

Sì, perché lo prevede sia l’art. 31 del D.Lgs 81/2008 per il RSPP, ma anche l’art. 44, comma 4 del D.I. 129/2018 subordina la ricerca esterna di esperti all’assenza di risorse interne.

Quesito 4

Sarebbe preferibile scindere i due momenti, sia per indicare l’assenza di risorse interne nell’avviso di ricerca esterna, sia perché – se il bando è unico – l’avviso può essere solo di selezione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e non per l’acquisto di un servizio (che deve seguire altro percorso procedurale).

Tuttavia si ritiene non sia esclusa la possibilità di fare un unico bando, se si esclude l’acquisto di un servizio e si precisa che il personale interno ha la priorità assoluta rispetto agli esterni.

Quesito 5

Si ritiene di no, perché il FIS serve a retribuire le attività previste dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007; per i docenti, in particolare, «la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento; per gli ATA il lavoro straordinario o l’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia».

Tuttavia è la contrattazione integrativa di Istituto che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e l’attribuzione dei compensi accessori (art. 22, comma 4, lett. C del CCNL 2016-2018).

Quesito 6

Anche in questo caso si ritiene di no, perché la collaborazione plurima attiene alla mansione e alla peculiarità professionale della collaborazione: l’attività di un docente di inglese che fa un corso di lingua inglese oppure di un assistente tecnico informatico che collabora in qualità di assistente tecnico informatico possono essere considerate collaborazioni plurime.

Potrebbe verificarsi il caso di un docente/ATA che ha l’incarico di RSPP nella sua scuola e intende collaborare come RSPP con un’altra scuola; bisogna tuttavia tener presente che le collaborazioni plurime vanno retribuire come da CCNL, quindi, ad esempio, un assistente tecnico che è disponibile a svolgere l’incarico di RSPP per un’altra scuola va retribuito a 14,50 euro orari (17,50 euro se si tratta di un docente), il che – ad avviso di chi scrive – è incompatibile con un generale principio del compenso adeguato alla professionalità messa in opera.

Quesito 7

Sì, dato che l’assenza di partita IVA indica di solito che il lavoro autonomo dell’esperto è svolto in modo occasionale e saltuario, senza il carattere della continuità.

L’obbligo di iscrizione e di apertura della partita IVA è infatti previsto per un’attività di tipo abituale e consecutiva.

Naturalmente la scuola deve aver pubblicato avviso di ricerca e selezione di prestazione d’opera, non di acquisto servizio.

Quesito 8

Dipende sempre dal tipo di ricerca che la scuola ha fatto: servizio o prestazione d’opera.

Anche con un professionista che svolge lavoro autonomo ed emette fattura si può stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale. In questo caso non si chiede CIG che è relativo solo ai contratti di acquisto di beni e servizi e non alle prestazioni di lavoro autonomo, ancorché professionale, quindi niente CIG.

Il libero professionista con partita IVA emetterà fattura elettronica, a meno che non rientri in qualcuna delle categorie ancora esenti da tale obbligo (es. contribuente forfetario che anche nel 2021 può continuare ad emettere fatture cartacee e procedere allo loro conservazione).

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.