Sinergie di Scuola

Il Tar per la Puglia, con sentenza n. 1844/2014, si è recentemente espresso sul ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce contro un Istituto professionale della stessa provincia per l'annullamento di un bando di gara, relativo al conferimento di incarico di durata annuale di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", indetto dal Dirigente scolastico dell'Istituto, nella parte in cui prevedeva quale compenso per il professionista aggiudicatario l'importo di euro 1.500,00 omnicomprensivo.

Il predetto incarico si riferiva allo svolgimento di una serie di attività professionali di natura specialistica, quali consulenza per l’individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; predisposizione, per quanto di competenza , delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del d. lgs. n. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione; predisposizione e realizzazione dei programmi di formazione ed informazione dei lavoratori; sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura; e molte altre attività di una certa complessità.

Il tutto, come già detto, verso il compenso di “euro 1.500,00 omnicomprensivo (ritenute fiscali, vitto, spese viaggio, alloggio, assicurazione infortuni e quant’altro collegato, connesso o, comunque, dipendente all’effettuazione della prestazione) di ogni ritenuta di legge, anche se a carico dell’Amministrazione”.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce ha impugnato il bando, lamentando, in sintesi, la violazione del principio di proporzionalità, logicità e ragionevolezza rispetto all’oggetto dell’appalto, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, violazione del principio di non discriminazione, violazione del principio di par condicio, concorrenza e libera partecipazione alle procedure concorsuali, violazione degli artt. 36 e 41 della Costituzione.

Il Tar ha ritenuto il ricorso fondato, anche se con alcuni limiti.

In particolare, il Tribunale ha accolto il rilievo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità, perché l’art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 163/2006 dispone che “L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”. I suddetti principi sono ribaditi anche dal successivo art. 27, il quale stabilisce che anche i c.d. “contratti esclusi” sono affidati “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”.

Inoltre, a tutela della qualità delle prestazioni, il legislatore nazionale ha posto specifiche norme volte a garantire che il corrispettivo offerto dall’appaltatore nelle gare pubbliche sia proporzionato e sufficiente rispetto all’oggetto dell’appalto. Il riferimento è agli articoli 86 e seguenti del d. lgs. n. 163/2006 in materia di verifica dell’anomalia delle offerte, la cui finalità “è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta, o con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'appalto deve quindi essere aggiudicato a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore…”.

Ancora, “Il meccanismo previsto per l’eliminazione delle offerte ingiustificatamente anomale dal novero di quelle ammesse ad una gara è teso ad evitare che possa risultare aggiudicataria di una gara una ditta che, per l’esiguità del prezzo offerto, non sia poi in grado di assicurare una prestazione adeguata alle esigenze che l’amministrazione vuole soddisfare con l’appalto indetto”.

Nel caso specifico, a fronte della prestazione professionale complessa e specializzata richiesta, l’Istituto scolastico ha previsto un compenso manifestamente e palesemente incongruo e inadeguato. Tanto è ancora più evidente se si considera che il predetto importo includeva anche le spese vive da sostenere per l’espletamento dell’incarico (spese di viaggio, assicurazione, materiale di consumo, disponibilità di specifici programmi) e, inoltre, che lo stesso incarico doveva essere espletato su due plessi scolastici situati in Comuni diversi, distanti quasi 20 chilometri uno dall’altro.

Sicchè l’importo palesemente esiguo offerto avrebbe potuto indurre il professionista ad una non corretta esecuzione dell’incarico ed essere foriera di probabili futuri contenziosi. Ciò è tanto più grave in relazione alla delicatezza dell’oggetto dell’incarico, che coinvolge la vita e la sicurezza degli operatori scolastici e degli alunni.

A tale proposito il Tar ricorda che, sebbene dal 2012 le tariffe professionali siano state abrogate, l’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 4 ha stabilito che per l’espletamento di incarichi affidati dalle Pubbliche Amministrazioni, in ogni caso, la misura del compenso “deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

La determinazione dell’importo dell’affidamento non può essere connotata da arbitrarietà: le stazioni appaltanti non possono, quindi, porre a base di gara un importo senza un minimo di analisi che consenta di comprendere le modalità esatte di determinazione dell’importo e senza motivare il percorso tecnico-logico seguito nella determinazione del valore stesso.

Nel caso di specie, al contrario, nel bando di gara non vi era traccia alcuna dei criteri di calcolo specificamente utilizzati dall’Istituto per la quantificazione del corrispettivo. E per tale ragione la procedura di gara è da ritenersi nulla.

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