Sinergie di Scuola

Obblighi di vigilanza del preposto

La figura del preposto nelle scuole riveste un ruolo fondamentale, fungendo da punto di riferimento nella gestione della sicurezza.

Ma chi è il preposto? Quali gli obblighi formativi specifici? Quali sanzioni in caso di mancata formazione?

Pietro Netti, in Sinergie di Scuola n. 148 - Aprile 2025, analizza ruolo e compiti del preposto, gli obblighi per il Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro e le ultime novità legislative.

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In allegato un file zip contenente Organigramma per la gestione delle emergenze e Attribuzione dell'incarico di preposto. 

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Alcune faq

Qual è il contesto normativo e giurisprudenziale che definisce il ruolo del preposto?

Il ruolo del preposto è definito principalmente dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce gli obblighi di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e delle disposizioni aziendali. La giurisprudenza della Cassazione ha integrato e chiarito tale norma nel corso degli anni, specificando l'estensione e i limiti dell'obbligo di vigilanza.

L'obbligo di vigilanza del preposto richiede una presenza continua e ininterrotta sui luoghi di lavoro?

No, la giurisprudenza della Cassazione (tra cui la sentenza n. 49361/2015) ha chiarito che non è richiesto al preposto un obbligo di presenza costante e continua. La vigilanza deve essere assidua ed efficace, finalizzata a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e a prevenire comportamenti pericolosi, ma non si traduce in un controllo continuo e ossessivo di ogni singola azione del lavoratore.

Quali sono i compiti principali del preposto secondo la normativa e la giurisprudenza?

I compiti principali del preposto includono il sovraintendere, vigilare sull'osservanza delle regole di sicurezza, intervenire in caso di comportamenti non sicuri, interrompere l'attività pericolosa e segnalare tempestivamente situazioni critiche al datore di lavoro o al dirigente. Il suo ruolo è quello di garantire l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza sul campo.

La presenza di un preposto comporta il trasferimento delle responsabilità del datore di lavoro?

No, la giurisprudenza (sentenza n. 26994/2015) ha sottolineato che la presenza di un preposto non trasferisce automaticamente in capo al medesimo tutti gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Il preposto ha compiti specifici di vigilanza e integrazione, ma non sostituisce le responsabilità generali del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.

Come deve avvenire l'individuazione formale del preposto?

Il datore di lavoro deve procedere all'individuazione formale del preposto con un atto scritto, tracciabile e conservato, come previsto dall'art. 18, co. 1, lett. b-bis, D.Lgs. 81/2008 (modificato dalla L. 215/2021). Tale nomina deve tener conto dell'effettiva possibilità del preposto di esercitare la vigilanza in modo reale e non solo formale.

Come deve essere strutturata la formazione e l'aggiornamento dei preposti?

La formazione e l'aggiornamento dei preposti devono essere mirati e aggiornati, con contenuti coerenti con l'Accordo Stato-Regioni vigente. Lo scopo è formare persone consapevoli delle proprie responsabilità giuridiche e capaci di gestire situazioni di rischio, non meri controllori passivi.

In quali situazioni la vigilanza del preposto deve essere particolarmente intensificata?

La vigilanza deve essere intensificata nelle attività pericolose, straordinarie o fuori routine. In questi casi è necessaria una presenza attenta, documentata, finalizzata alla prevenzione concreta degli incidenti, con visibilità, controllo effettivo e tracciabilità delle verifiche.

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