La norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara.
Lo chiarisce Anac nel parere del 3 ottobre 2023, nel quale ricorda che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese e i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dove devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e alla gestione dei finanziamenti.
La ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella “di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale”.
Dunque, sottolinea Anac citando le proprie Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata.
Si tratta di una norma che ha finalità antimafia e siccome la normativa antimafia si applica ai contratti pubblici, sono senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del codice appalti. Ma non solo. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sottolinea l’Autorità, si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici.