Sinergie di Scuola

Con nota 3079 del 9/02/2021 il MI ha fornito indicazioni per i contratti di supplenza breve e saltuaria a copertura di posti lasciati liberi da lavoratori “fragili” temporaneamente utilizzati in altre mansioni.

L’art. 26 comma 1-ter del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 prevede uno stanziamento specifico per le sostituzioni dei lavoratori cosiddetti fragili per i quali, fino al 15 ottobre 2020, è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.

A decorrere dal 16 ottobre fino al 31 dicembre, invece, i lavoratori cosiddetti fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, al comma 481, estende l’applicazione delle succitate disposizioni al periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2021 e prevede, al comma 483, uno specifico stanziamento a copertura delle stesse.

In applicazione della norma di legge sopra richiamata, è stata attivata sul SIDI una apposita funzione per la registrazione dei contratti di sostituzione in parola, che prevede la tipologia di contratto N19 con apposizione del flag “su lavoratore fragile”, in modo da consentire anche un monitoraggio della spesa.

Il MI ricorda anche che la sostituzione del personale scolastico fragile che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile è effettuata qualora sia necessaria per l’erogazione del servizio scolastico. È rimessa pertanto al Dirigente scolastico la valutazione della sussistenza dei relativi presupposti.

Con riferimento ai contratti stipulati invece per sostituire le assenze fino al 15 ottobre (comma 2 dell’art. 26 del DL 104/20) o per gestire l’adozione di misure organizzative conseguenti alle indicazioni di cui al comma 2-bis per il periodo 16 ottobre - 31 dicembre 2020, l’Amministrazione intende effettuare un’apposita rilevazione, avente come finalità il monitoraggio della spesa.

Con successiva nota 3363 del 12/02/2021 il MI ha chiarito che la rilevazione per il monitoraggio della spesa consentirà alle scuole di indicare i contratti in oggetto con data di inizio compresa anche nel periodo 1° gennaio - 10 febbraio 2021 - e non soltanto dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 come originariamente indicato - in modo da poter censire anche gli eventuali contratti registrati in date antecedenti al 10 febbraio 2021, utilizzando tipologie di contratto differenti da quelle indicate nell’avviso SIDI.

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