Sinergie di Scuola

È possibile riaprire la contrattazione dell’anno scolastico precedente per quantificare le somme e distribuire gli importi non ripartiti?

Questa è la domanda alla quale ha così risposto l'ARAn con orientamento applicatico CIRS102:

L’art. 40, comma 3/bis del d. lgs n. 165/2001 prevede che “[…] La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono […]”.

Per quanto attiene alla modifica di un contratto già sottoscritto, si ricorda che l’art. 7, comma 3 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19/4/2018 prevede che “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.” Il successivo comma 10 precisa inoltre che “I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.” Pertanto, la modifica di un accordo in corso di validità può avvenire solo in limitate ipotesi, quali ad esempio la correzione di errori materiali, l’interpretazione autentica di una clausola, l’intervento di norme di legge che hanno modificato la disciplina.

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.