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Il decreto che regolamenta il nuovo DURC on-line, presentato nel corso di una conferenza stampa tenuta il 21 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1/06/2015.

In vista dell'entrata in vigore del Durc on-line (prevista per il 1° luglio 2015), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce, attraverso una circolare inviata alle associazioni di categoria e ai professionisti, le prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del DURC.

Con la circolare n. 19 dell'8/06/2015 sono dunque riepilogati e spiegati i contenuti del decreto, con particolare riferimento ai soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, ai suoi requisiti e alle modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC.

La circolare del Ministero sarà seguita a breve da ulteriori indicazioni più specificatamente operative da parte di INPS, INAIL e dalle Casse edili.

Soggetti abilitati

Tra gli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva ci sono anche le pubbliche amministrazioni, nonché l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva.

I soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili.

Su chi si effettua la verifica

La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa e l'esito della stessa sostituisce ad ogni effetto il DURC già previsto:

  1. per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi ecopomici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005;
  2. nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  3. per il rilascio dell' attestazione SOA.

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - cioè tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata - che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Con riguardo agli obblighi contributivi in questione, la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, compresi quelli telativi ai soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata.

La verifica di regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS per i quali l'obbligo contributivo viene assolto in proprio, dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno dei lavoratori autonomi che operano nell'impresa ove lo stesso risulti non coincidere con quello dell'impresa da verificare.

Laddove il codice fiscale indicato ai fini della verifica non sia presente negli archivi degli Istituti, l'esito automatizzato darà l'informazione che per l'impresa ovvero per il lavoratore autonomo non risulta alcuna iscrizione, senza fornire alcun esito di regolarità.

Atteso che la verifica di regolarità deve operare con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello della verifica stessa, per le imprese di più recente costituzione, l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La regolarità sussiste, tra le varie ipotesi, anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

Assenza di regolarità

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propna posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione - il mancato versamento di somme dovute - non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Il procedimento di regolarizzazione che consegue al mancato esito di regolarità in tempo reale ha efficacia per tutte le interrogazioni effettuate durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per tutte quelle eseguite fino alla definizione della prima richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso. La regolarizzazione determinerà la formazione del Documento che sarà reso disponibile dal sistema presso il quale l'interrogazione è stata effettuata in formato "pdf'. Tale Documento sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica di regolarità.

Contenuti

L'esito positivo della verifìca di regolarità genera dunque un Documento formato ".pdf' non modifìcabile. Il Documento riporta i seguenti contenuti minimi:

  1. la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifìca;
  2. l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
  3. la dichiarazione di regolarità;
  4. il numero identifìcativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Tale Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è "liberamente consultabile" tramite le applicazioni predisposte dall'INPS, dall'INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

L'applicazione che consente la consultazione del Documento già prodotto ed ancora in corso di validità registrerà i dati del soggetto che l'ha richiesta anche ai fini dell'estrazione del medesimo Documento.

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