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La legge di stabilità per il 2015 - articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, determinando un radicale cambiamento dell’assetto originario dell’istituto.

In primo luogo, sotto il profilo temporale, l’istituto – che prima delle modifiche era attivabile esclusivamente “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione” – può, oggi, essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento. Ciò, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Tra i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, rientrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce.

Inoltre, sono state introdotte diverse e ulteriori misure di riduzione della sanzione, con l’obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione.

L'ammontare delle sanzioni vigenti sono state illustrate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 23E del 9/06/2015.

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