Nelle gare d'appalto, la possibilità per un operatore economico di presentare più offerte, compatibili o meno tra loro, deve essere espressamente prevista dalla lex specialis della gara. In caso contrario, si applica il principio dell'unicità dell'offerta.
Questo è quanto chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel parere di precontenzioso n. 90 dell’11 marzo 2025.
L’ANAC evidenzia che il principio dell’unicità dell’offerta obbliga gli operatori economici a presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, garantendo così chiarezza e coerenza nell’offerta. Questo principio tutela l’efficienza, l’economicità e la certezza dell’azione amministrativa, evitando che la stazione appaltante debba esaminare più proposte dallo stesso operatore. Inoltre, garantisce la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo che un operatore possa aumentare le proprie possibilità di aggiudicazione o ridurre il rischio di esclusione rispetto a chi ha rispettato le regole presentando un'unica proposta conforme all'oggetto dell’appalto.