Sinergie di Scuola

In occasione della pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA che avranno  validità nel triennio 2014/17, con la nota n. 1463 del 5/02/2015 l’Usr ha ribadito l’importanza delle disposizioni contenute nell’art. 7 del  D.M. 717/2014, relative all’obbligo da parte dei Dirigenti scolastici di procedere, all’atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili per l’accesso e a quelli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle suddette graduatorie.

Ai sensi del comma 3, in particolare, nella fase di costituzione delle graduatorie è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per verificare l’ammissibilità della domanda stessa, sia per determinare l’inclusione dell’aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Quindi, un volta costituite le graduatorie, debbono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 7, secondo le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

Si tratta di verifiche che devono essere attivate tempestivamente in occasione del primo rapporto di lavoro dal Dirigente scolastico che conferisce la supplenza e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

Come previsto dal comma 6 dell’art. 7, in caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell’istituzione scolastica in cui si verifica la fattispecie deve assumente le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sia ai fini dell’esclusione ovvero della rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il Dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l’avvenuta verifica e convalida dei dati.

L’Usr ricorda, infine, che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge. I periodi per i quali è prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni legislativamente o contrattualmente disciplinate, per le quali la conservazione del posto senza assegni è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

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