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Con avviso pubblicato sul portale Sidi, il Miur comunica che, in collaborazione con l'Inail, è in corso di realizzazione l'adeguamento dell'area applicativa SIDI – Gestione Denunce di Infortunio che consentirà di adempiere alle novità normative contenute nel DLgs. 151/2015 in materia di registro di infortuni, modulo della Pubblica Sicurezza e compilazione dati certificazione medica.

In merito al registro infortuni, ricordiamo che l’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 ha previsto che: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni”. Con la circolare n. 92 del 23/12/2015 l'Inail ha ricordato che, il citato D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, è diventato effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del registro.

Con riferimento invece alle ulteriori novità riguardanti le denunce, dal 22 marzo 2016 l'obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza". Sempre l’art. 21 del decreto legislativo 151/2015 ha infatti disposto alcune semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riguardo anche alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

La nuova disposizione interviene, in particolare, sugli artt. 53 e 54 del T.U. 1124/1965 prevedendo:

  • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale da parte del medico o della struttura sanitaria abilitata, esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, con conseguente esonero del datore di lavoro.

Quindi, la denuncia di infortunio e/o malattia professionale, che deve essere fatta rispettivamente entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia ed entro 5 giorni dalla denuncia del lavoratore al datore di lavoro della manifestazione della malattia professionale, deve ora essere corredata dei riferimenti del certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Con la nuova norma, inoltre, la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza la effettua direttamente l'Inail esclusivamente per gli infortuni sul lavoro mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (non più 3 giorni).

Con l'avviso Sidi, il Miur ha comunicato che in attesa del suddetto adeguamento informatico, in accordo con l'ente assicurativo, sarà possibile inviare le denunce di infortunio fruendo delle attuali procedure SIDI di cooperazione applicativa considerando che non vi è più l'obbligo dell'invio della copia alla Pubblica Sicurezza.

Sarà infine possibile inserire, eventualmente, nel campo Note, presente nella maschera di compilazione" Firma Autocertificazione", i riferimenti del certificato medico.

Non appena saranno definiti i tempi di realizzazione degli adeguamenti software, il Miur darà comunicazione tramite avviso SIDI.

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