Sinergie di Scuola

Con due note emanate a pochi giorni di distanza (C.M. n. 2674 del 5/03/2013 e Nota prot. n. 3354 del 20/03/2013) il Miur ha dettato istruzioni e fornito precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012.

Si tratta di due disposizioni indirizzate alle Regioni Obiettivo Convergenza per gli acquisti effettuati nell'ambito dei PON FSE, ma le indicazioni in esse contenute possono essere estese anche alle acquisizioni di beni e servizi relative alle scuole in genere.

Innanzitutto, vediamo cosa è cambiato con legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)". All'art. 1, comma 150, le parole "ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie" contenute nell' art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono state sostituite dalle seguenti: "ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni un universitarie".

Questo vuol dire che a decorrere dal 1° gennaio 2013 anche le istituzioni scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro. Non è più rimesso alla discrezionalità delle singole scuole l'acquisto di beni e servizi mediante adesione alle più volte menzionate convenzioni, ma si configura come un vero e proprio obbligo.

L'utilizzo delle convenzioni può riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore alla soglia comunitaria.

I contratti stipulati in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale - precisa il Miur - si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello maggiore indicato nel contratto stipulato.

Per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro e in caso di motivata urgenza, le scuol possono procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione.

Per i contratti in corso (ovvero per i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della Legge di stabilità del 2013), nei casi in cui i fornitori non si dovessero adeguare alle migliori condizioni indicate nelle convenzioni-quadro, le Istituzioni scolastiche possono recedere previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

La documentazione attestante tali circostanze dovrà essere conservata agli atti della scuola a comprova dell'avvenuto rispetto, in via prioritaria, delle procedure di acquisizione di beni e servizi mediante adesione alle convenzioni-quadro.

Sul piano operativo, si ricorda che, per aderire alle convenzioni-quadro, è necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it e seguire il percorso indicato cliccando inizialmente sulla voce "programma", cliccando poi la voce "strumenti" ed entrando, infine, nella "vetrina delle convenzioni".

Con riferimento al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) - annuncia il Miur - quanto prima saranno emanate le linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria attraverso il sistema di e-procurement.

Con la successiva nota del 20/03/2013, il Ministero ha poi fornito ulteriori indicazioni, per rispondere ad alcune richieste di chiarimento riguardanti la precedente circolare.

Contratti stipulati successivamente all'1/01/2013 sulla base di procedure di gara avviate nel corso del 2012

Qualora l'affidamento origini da una procedura di gara avviata nel corso del 2012 e dunque precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 228/2012, il relativo contratto dovrebbe considerarsi del tutto legittimo, in quanto all'epoca dell'avvio della procedura selettiva non vi era l'obbligo di ricorrere alla Consip ai fini della individuazione del fornitore di beni e/o servizi.

Quando è possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara

Alla luce del complesso sistema normativo in merito agli acquisti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l'obbligo di avvalersi delle convenzioni messe a disposizione da Consip, appare tuttavia possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:

  1. in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
  2. qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo, sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
  3. laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012).

L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni Consip ovvero ad una analisi di convenienza comparativa.

Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.).

Leggi altri contenuti su:

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.