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TFR e TFS

Tra le novità contenute della cd. Legge di Stabilità 2014 (vedi notizia), l’art. 1, commi 484 e 485, ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfr e dei Tfs dei dipendenti pubblici alle prestazioni di importo complessivo superiore a 50.000 euro e ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni in oggetto erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.

In particolare, il comma 484 ha stabilito che, in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

  1. in unica soluzione, se di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
  2. in due rate annuali, se di importo superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);
  3. in tre rate annuali se di importo superiore a 100.000 euro (in tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente).

Lo stesso comma ha inoltre elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

Anche questo incremento del termine ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.

Con il messaggio n. 996 del 17/01/2014 l'Inps ha dettato prime istruzioni operative allle proprie sedi, precisando che non sono interessate dalle novità legislative le pratiche relative ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2013, a quelli cessati dal servizio anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma con diritto a pensione maturato entro il 31 dicembre 2013 e infine ai dipendenti cessati dal servizio per decesso o per inabilità anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 ma a condizione che l’importo lordo complessivo della prestazione sia inferiore o pari a 50.000 euro per i casi in cui il diritto alla pensione non sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2013.

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