In riferimento alla nota 23425 del 14/04/2022, l'ANQUAP ha formulato una richiesta di chiarimenti al MI relativamente a quanto affermato nel paragrafo “Garanzia definitiva e codici di progetto, CUP e CIG”.
Riportiamo le parole dell'Associazione Nazionale Quadri delle P.A.
Nel suindicato paragrafo, vien ribadito che:
- nelle procedure di appalto ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs 50 del 2016, la richiesta della garanzia definitiva è obbligatoria, il suo rilascio deve essere documentato e deve risultare dal fascicolo di progetto;
- nelle procedure di appalto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs 50 del 2016, l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva previsto dall’art. 103, comma 11, D. Lgs 50/2016 è subordinato – e di ciò occorre dare atto - ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e deve essere sempre adeguatamente motivato.
In merito al punto 2), si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), con parere n. 1075 del 22 Ottobre 2021, è intervenuto chiarendo che è facoltà della stazione appaltante, in casi specifici, la richiesta della garanzia definitiva di cui all’art. 103 c. 11 per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Inoltre, l’ANAC, con parere n. 140/2019, (che pur se adottata prima dell’entrata in vigore della L. 120/2020 può trovare applicazione poiché non incompatibile con le norme vigenti) ha sottolineato che le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma11, del codice dei contratti pubblici nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto (escludendo, quindi, le procedure assegnate attraverso la procedura dell’affidamento diretto).
In conclusione, con il parere n.1075, il MIMS “ne ricava che” la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice unicamente:
- per i contratti di importo inferiore ad € 40.000 affidati tramite la procedura di affidamento diretto
- per gli appalti (per esclusione, rispetto al punto precedente, superiori ad € 40.000) da eseguirsi da operatori economici operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo.
Tanto premesso, onde evitare situazioni di preoccupazione tra le II.SS. che hanno applicato quanto previsto dal parere MIMS, non richiedendo la garanzia definitiva nelle procedure di affidamento diretto per importo inferiore ad € 40.000,00, si chiede di chiarire ulteriormente se tale procedura può considerarsi corretta o, in alternativa, quali le operazioni da mettere in atto per sanare i contratti già stipulati senza la presentazione della succitata garanzia.