Sinergie di Scuola

In materia di contrattazione integrativa, gli accordi di istituto scolastico sono esclusi dal controllo ex art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 da parte di Dipartimento della Funzione Pubblica e Ragioneria Generale dello Stato, ma rimangono comunque soggetti al complesso dei controlli interni e alle norme recate dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e dal D.Lgs. n. 165 del 2001, compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti nella circolare n. 7/2010 della Funzione Pubblica.

La precisazione è contenuta nella lettera circolare n. 7 del 5 aprile 2011, con la quale il Ministro Brunetta fornisce ulteriori chiarimenti applicativi del decreto legislativo n. 150/2009 ("Riforma della Pubblica Amministrazione).

In particolare, nella circolare si conferma che risultano pienamente operative e attuabili le disposizioni relative agli obblighi di cessazione di efficacia e di adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2011, dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto citato (15 novembre 2009), nonché di adeguamento dei contratti integrativi sottoscritti dopo tale data.

L'adeguamento riguarda la ripartizione di competenza tra legge e contrattazione collettiva, nonché gli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità.

Pertanto, vengono confermate le indicazioni operative fornite con la circolare del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 13 maggio 2010, n. 7, nei termini che sono stati chiariti con la lettera circolare n. 1, del 17 febbraio 2011, in ordine all'applicazione, a seguito della sottoscrizione dell'Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del menzionato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Tali circolari – precisa il Ministro - risultano pienamente applicabili anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, considerato che le stesse rientrano tra le amministrazioni dello Stato.

Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, a tali soggetti va inoltrato il testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.

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