Sinergie di Scuola

Contratto Istruzione e Ricerca

Il 14 luglio è stata firmata all’Aran l’ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell'istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. 

Dopo giornate di trattative serrate, Aran e organizzazioni sindacali (tranne Uil Scuola RUA) hanno raggiunto un accordo che riguarda complessivamente 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e AFAM (inclusi gli 850mila insegnanti), e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti).

Il contratto firmato completa la sequenza contrattuale per i settori Istruzione e ricerca avviata con l'accordo economico sottoscritto nel dicembre 2022.

Grazie alle risorse allocate dal governo e finalizzate dall'ARAN, il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti, di 96 per il personale ATA e di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.

Un'altra novità di rilievo, estesa a tutti i settori, è l'introduzione e la regolamentazione del lavoro agile anche per questo comparto.

Durante le trattative sono state riviste le disposizioni relative al personale scolastico, al personale amministrativo delle università e delle accademie e conservatori, mentre per il personale degli enti di ricerca è previsto un accordo integrativo.

Le principali novità (da sintesi della FLC CGIL)

Retribuzione

Un ulteriore aumento degli stipendi di docenti e Ata: agli aumenti salariali e agli arretrati ottenuti con la firma del CCNL a dicembre 2022, si aggiunge un ulteriore incremento delle indennità fisse, in particolare della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili), del CIA per gli ATA  (mediamente 6 euro mensili) e dell’Indennità di direzione per i DSGA (60 euro). Questo incremento aggiuntivo porta complessivamente a 110 euro l’aumento medio mensile ottenuto con il rinnovo contrattuale 2019-2021.

Una tantum: a tutto il personale in servizio nell’a.s. 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 per il personale ATA.

Compensi orari e indennità: innalzate del 10% tutte le misure dei compensi orari spettanti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF). Innalzate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative. L’indennità di direzione per i DSGA parte variabile sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale anche utilizzando le risorse della Legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico).

Permessi e congedi

3 giorni di permesso retribuito: il personale docente, educativo ed Ata assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Congedi dei genitori: il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici. L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).

Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per ricongiungimento al figlio di età fino a 12 anni, partecipazione che viene estesa anche al caregiver di familiare disabile in situazione di gravità e al personale beneficiario di Legge 104/1992 art. 21. 

Congedi per donne vittime di violenza: è innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.

Ferie: è stato precisato che il periodo di ferie non è riducibile per sciopero, oltre che per malattia e assenze parzialmente retribuite. Questa precisazione si è resa indispensabile a fronte di interpretazioni piuttosto discutibili del diritto di sciopero da parte di alcune Amministrazioni.

Transizione di genere

Si tutela il benessere psicofisico dei lavoratori transgender con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo basato sul valore fondante della pari dignità umana delle persone. Le amministrazioni, tramite un accordo di riservatezza confidenziale, riconoscono l’identità alias su richiesta di coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere. L’identità alias, al posto del nominativo effettivo, sarà attivata per tutto ciò che riguarda l’organizzazione (cartellino di riconoscimento, credenziali di posta elettronica, tabelle turno- orari…) ma non per i provvedimenti di rilevanza strettamente personale (busta paga, matricola, sottoscrizione di atti…).

Supplenze docenti e ATA

Per il personale docente è stata prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale su posto intero anche per altra tipologia di posto (sostegno) oltre che per altre classi di concorso. Per il personale ATA si prevede la possibilità di accettare una nomina annuale su posto intero di area superiore o, a parità di area, per diverso profilo professionale. È confermata la possibilità di ricevere l’incarico anche su posto docente.

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