Sinergie di Scuola

L'incarico di Dirigente scolastico non è incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo politico di regioni, province e comuni e degli enti da questi controllati.

Lo chiarisce il Miur con la nota prot. n. 516 del 19/02/2014 che richiama la nota del Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 6294 del 31/1/2014 (della quale però si ignora l'esatto contenuto).

In sostanza la questione è questa: in seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' articolo 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012"), il Miur ha richiesto all'A.N.A.C. un parere in merito alle modalità di applicazione ai Dirigenti scolastici di alcune delle disposizioni in esso contenute.

In particolare, molte sono le perplessità relativamente all'applicabilità alle istituzioni scolastiche dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del decreto, i quali prevedono l'incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale e l'assunzione di cariche di componenti degli organi di indirizzo politico di regioni ed enti locali.

Si è parlato nella questione nel corso dell'incontro dello scorso 13 gennaio tra i rappresentanti del Miur, dell'A.N.A.C. e del Dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicazione al settore scolastico della normativa sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione.

L'orientamento già inizialmente espresso dal Miur è stato condiviso dagli altri partecipanti al tavolo ed è stato quindi formalizzato nella suddetta nota del Dipartimento della Funzione pubblica, con la quale si chiarisce dunque che l'incarico di Dirigente scolastico non è incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo politico di regioni, province e comuni e degli enti da questi controllati.

Il Dipartimento della funzione pubblica, infatti, nel confermare che le istituzioni scolastiche sono amministrazioni riconducibili all'apparato dello Stato e non possono essere ricondotte al livello regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalle norme in esame, richiama anche i diversi pronunciamenti dell' A.N.A.C., peraltro confermati nel corso della suddetta riunione, con i quali è stato chiarito che i commi 3 e 4 dell'articolo 12 non riguardano gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali.

In conclusione, fermo restando che gli incarichi di Dirigente scolastico restano pur sempre ricompresi nella definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lett. j), del D.Lgs. 39/2013 e rientrano quindi nell'ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, ad essi non si applicano tuttavia i divieti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del decreto, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati.

Per approfondimenti sul tema, la normativa di riferimento e la modulistica utile si rimanda alla lettura della monografia "Le incompatibilità del pubblico impiego e del personale scolastico".

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