Il servizio militare e il servizio civile, anche se prestati fuori nomina, sono valutabili nelle graduatorie.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con sentenza 2854/2025.
Il caso
Il ricorrente in primo grado aveva impugnato dinanzi al TAR del Lazio l’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nella parte in cui l’art. 15, comma 6, limitava la piena valutazione del servizio militare, sostitutivo o civile, ai soli casi in cui fosse stato prestato in costanza di nomina. Il ricorrente sosteneva che tale previsione fosse in contrasto con la normativa vigente in materia di valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, e rivendicava il diritto al riconoscimento integrale dei punteggi per l’intero periodo di leva svolto, anche se non in costanza di nomina.
La decisione del TAR
Il TAR accoglieva il ricorso, richiamando un orientamento giurisprudenziale favorevole alla piena valutazione del servizio militare, in particolare la sentenza n. 6936/2023 del Consiglio di Stato, che aveva affermato la necessità di evitare trattamenti discriminatori verso quei docenti che, a causa della leva obbligatoria, non avevano potuto accumulare punteggi per supplenze. A sostegno della decisione, veniva anche citata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5679/2020), secondo cui il servizio militare prestato durante un rapporto di lavoro deve essere valutato ai fini concorsuali, in coerenza con l’art. 52 della Costituzione.
L'appello del Ministero
Contro la decisione del TAR ha proposto appello il Ministero dell’Istruzione, sostenendo una lettura restrittiva della normativa applicabile, in particolare dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994 e dell’art. 2050 del d.lgs. 66/2010. Secondo l’Amministrazione, la normativa consente la valutazione del servizio militare solo se prestato in pendenza di un rapporto di lavoro, per evitare indebiti privilegi rispetto ad altri servizi civili non valutabili. Inoltre, l’OM n. 88/2024, coerentemente con questo impianto normativo, non riconosce punteggio per titoli non specificamente pertinenti con l’insegnamento, come appunto il servizio militare non prestato in costanza di nomina. Il Ministero richiama infine il principio secondo cui deve darsi prevalenza ai titoli direttamente collegati all’attività didattica, come stabilito anche da precedenti pronunce del Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Collegio giudicante, tuttavia, rigetta l’appello ministeriale, ritenendo che la pronuncia del TAR sia conforme a un orientamento giurisprudenziale più recente e costituzionalmente orientato, volto a evitare disparità di trattamento tra soggetti che, per aver assolto al dovere costituzionale di difesa della Patria (art. 52 Cost.), non hanno potuto acquisire altri titoli valutabili. In particolare, si valorizza il principio della piena valutabilità del servizio militare in sé, senza subordinazione alla costanza del rapporto di lavoro, come già affermato in una serie di sentenze della stessa Sezione (n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 266/2023, n. 9864/2024). Viene inoltre rilevata la specialità dell’art. 569, comma 3, del d.lgs. 297/1994, che stabilisce che il servizio di leva è “valido a tutti gli effetti” per il personale ATA, disposizione che non subordina la valutabilità del servizio alla sussistenza di un rapporto lavorativo.
Alla luce di tali considerazioni, l’appello è stato respinto.