Sinergie di Scuola

Con parere pubblicato il 4/11/2013 l'Aran ha risposto al seguente quesito: "Le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare ad un corso di formazione indetto dal MIUR, devono essere considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi?".

L'art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, dice che "Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione."

Secondo l'Aran, nel caso specifico, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare al corso per il conseguimento della patente europea, saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.

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