Sinergie di Scuola

Nella determinazione del compenso al docente di ruolo per le ore eccedenti le 18 ore settimanali non si deve tener conto dell’indennità integrativa speciale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7377 del 28 marzo 2014.

Questa la vicenda: con una sentenza del maggio 2010 la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pisa con la quale era stato riconosciuto il diritto di un docente di ruolo con orario superiore alle 18 ore settimanali, alla liquidazione del compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali comprensivo dell’indennità integrativa speciale, negata dal Miur.

La Corte territoriale aveva rilevato che la questione era disciplinata dall’art 7 del CCNL 1995 che prevedeva, in una prima parte, l’applicazione del criterio di calcolo di cui all’art.88, comma 4, del dpr n 417/1974 e cioè un criterio di calcolo rapportato allo stipendio effettivo e dunque comprensivo dell’IIS. La Corte aveva tuttavia sottolineato che la norma collettiva citata stabiliva anche, in una seconda parte, che "ogni ora eccedente effettivamente prestata doveva essere retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento" e che, pertanto, il richiamo allo stipendio tabellare escludeva l’applicabilità dell’IIS.

La Corte territoriale aveva quindi evidenziato il contrasto tra la prima e la seconda parte della norma collettiva, rilevando tuttavia che dall’1/1/2003 il nuovo CCNL, con l'inclusione nello stipendio tabellare dell’IIS, aveva eliminato la differenza tra stipendio tabellare e stipendio effettivo. Secondo la Corte anche per le annualità precedenti all’1/1/2003 doveva trovare applicazione un medesimo criterio.

Avverso la sentenza il Miur era ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha ribaltato le precedenti decisioni, accogliendo il ricorso del Ministero e rigettando la domanda originaria dell’insegnante. Questo perché l’art. 70, comma 1, del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995, va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità integrativa speciale. Infatti, l’art. 63 del CCNL in esame nettamente distingue - riguardo alla struttura della retribuzione - le "voci" che compongono il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale: quest’ultima non è richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto. La conclusione non può essere che quella dell’esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della indennità integrativa speciale.

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