Per quanto riguarda in particolare le scuole superiori, viene ora meno la necessità di richiedere l’autorizzazione come previsto dal D.Lvo 276/2003 e gli istituti superiori sono autorizzati all’attività di intermediazione, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale www.cliclavoro.gov.it;
- rilasciare a Regioni e Ministero del Lavoro ogni informazione utile per il monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
Le scuole dunque nella pubblicazione dei curricula degli studenti diplomati devono unicamente garantire un’adeguata informativa nelle forme previste dall’art. 13 del Codice della privacy, non essendo necessario alcuno specifico consenso, essendo la raccolta e diffusione dei curricula necessaria per l’esercizio dell’attività di intermediazione prevista dal D.Lvo 276/2003. Obbligatoria è la pubblicazione del numero di cellulare o dell’indirizzo di posta elettronica, mentre è facoltativa quella dell’indirizzo, numero di telefono e fax.
È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (da 2000 a 12000 euro) in caso di mancato conferimento dei dati relativi al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, compresa la mancata pubblicazione dei curricula da parte delle scuole che svolgono attività di intermediazione e che sono iscritte in apposito albo.
Per tutte le altre indicazioni si rimanda alla lettura della circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione del 4 agosto 2011.