Sinergie di Scuola

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21167/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una assistente amministrativa che chiedeva al MIUR di riconoscerle il diritto a percepire le retribuzioni dei mesi di luglio ed agosto, con conseguenze sulla anzianità contributiva e di servizio, relativamente a due contratti a tempo determinato stipulati il 24 ottobre 2009 e il 18 ottobre 2010 con scadenza il 30 giugno di ciascuno degli anni scolastici.

A questo proposito i giudici chiariscono che: “la legge n. 124 del 1999 ha differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie (art. 4). Le supplenze annuali (c. 1), cosiddette su "organico di diritto", riguardano posti disponibili e vacanti e hanno scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno. Questa Corte ha osservato che (Cass. n.15217 del 2017) in tema di supplenze brevi per l'insegnamento, la L. n. 124 del 1999, all'art.4, commi 6 e 7, prevede che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, occorre attingere alle graduatorie permanenti, mentre, per il conferimento di supplenze temporanee, devono utilizzarsi le graduatorie di circolo e di istituto, articolate, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. A e B, del d.m. n. 430 del 2000, in tre fasce; a tali previsioni si aggiunge l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 155 del2001, conv., con modif., dalla I. n. 333 del 2001, che introduce un criterio subordinato e residuale per conferire sia le supplenze annuali che quelle fino al termine delle attività scolastiche, qualora l'Amministrazione, pur avendo fatto ricorso, prioritariamente, alle ordinarie graduatorie permanenti, non sia riuscita a coprire i posti per cui si è reso necessario il conferimento delle supplenze medesime, potendo in questo caso procedere allo scorrimento delle graduatorie di istituto”.

Fonte: ARAN

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