Sinergie di Scuola

Il Giudice del lavoro di Bologna, con provvedimento n. 14 depositato il 21 marzo 2011, ha accolto il ricorso proposto dalle strutture di Imola e Bologna della CISL Scuola e della Flc CGIL, dichiarando  l'antisindacalità del comportamento di tre Dirigenti scolastici i quali si erano rifiutati di svolgere la contrattazione di istituto su alcune delle materie previste dall'art. 6 del CCNL Scuola, in quanto ascrivibili, dopo l’entrata l’entrata in vigore del D.L.Vo n. 150/2009, all’esercizio dei poteri dirigenziali e come tali non più soggetti a contrattazione integrativa.

I punti del contendere sono, nello specifico, le lettere h, i, m del suddetto art. 6:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Per il Tribunale le materie in contestazione sono “materie di confine” tra l'ambito della concreta organizzazione del lavoro (esclusa dalla contrattazione) e l'ambito dell'effetto che le scelte organizzative esercitano sulle condizioni di lavoro degli addetti, ambito che invece appartiene alla contrattazione integrativa. In tali materie, il momento negoziale serve a rendere trasparenti i criteri e le modalità, in modo da evitare che le decisioni dell’organizzazione scolastica, di pertinenza del Dirigente scolastico, rechino un indiretto pregiudizio ai diritti e alle situazioni giuridiche soggettive direttamente inerenti il rapporto di lavoro.

In altri termini, la trattativa sulle materie di cui alle lettere h, i, e m non interferisce con le decisioni organizzative e di gestione di pertinenza del Dirigente scolastico, ma ne esplicita la trasparenza, per cui il Tribunale ritiene irragionevole il comportamento dei suddetti dirigenti.

E per tale ragione, la condotta tenuta dai Dirigenti scolastici integra gli estremi di condotta antisindacale, vietata dall’art. 28 della legge n. 300 del 1970.

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