Sinergie di Scuola

La F.I.M.S. – Federazione Italiana delle Scuole Materne – ha formulato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Con interpello n. 40 del 5 novembre 2010 il Ministero ha richiamato l’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, da ultimo modificato dalla Finanziaria 2010, secondo il quale possono tra l’altro essere assunti con contratto di lavoro occasionale accessorio “nell’ambito di qualsiasi settore produttivo” e dunque anche all’interno di scuole materne parificate:

  • giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
  • pensionati;
  • percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
  • prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale).

Pertanto, nell’ambito dei casi indicati e nei limiti di reddito previsti in via generale, è dunque possibile l’utilizzo del lavoro accessorio anche da parte di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante. Resta fermo, evidentemente, l’obbligo del possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla disciplina di settore.

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