Riportiamo di seguito l'orientamento applicativo ARAN Id 34582 riguardante la festività del santo patrono.
La festività del santo patrono è riconosciuta giorno festivo solo se ricadente in un giorno lavorativo. Come si inseriscono in tale contesto le ordinanze regionali che danno facoltà alle istituzioni scolastiche di individuare un giorno di chiusura alternativo qualora la festa del santo patrono ricadesse al di fuori del calendario scolastico o in un giorno già festivo?
La disciplina della festività del santo patrono è contenuta nel CCNL e non può essere derogata né dai contratti integrativi (in quanto tale istituto non è presente nell’elenco delle materie oggetto di contrattazione integrativa) né, tanto meno, dalle ordinanze regionali che non hanno competenza sulla determinazione delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Tanto premesso, il comma 1 dell’art. 14 del CCNL Scuola del 29.11.2007 stabilisce che “[…] È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo”.
Ne consegue che il lavoratore avrà diritto di godere della festività del santo patrono della località in cui presta servizio solo nel giorno in cui si verifica la ricorrenza, a condizione che trattasi di giorno lavorativo, indipendentemente dal fatto che in tale giornata sia prevista o meno attività didattica.
Inoltre, la suddetta disciplina contrattuale non consente in alcun modo lo slittamento o il recupero della festività del santo patrono, con possibilità quindi di fruizione in altra giornata, ove il personale non abbia potuto fruirne nel giorno stabilito ufficialmente, qualunque sia il motivo della mancata fruizione.
Peraltro, anche a voler immaginare la possibilità di introdurre deroghe alla normativa sopra riportata (che, si ribadisce, allo stato non sono possibili) l’atto che disponesse tale deroga dovrebbe indicare anche dove reperire le risorse economiche a copertura della stessa.