Sinergie di Scuola

Non ha diritto al riconoscimento del danno biologico il lavoratore che soffre di una patologia preesistente e cronica, che si riacutizza a seguito di infortunio.

Questa la vicenda. La Corte di Appello di L’Aquila aveva accolto il gravame proposto dall’Inail e in riforma della sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di un lavoratore (nel caso di specie un idraulico) intesa ad ottenere l’indennizzo per danno biologico derivante da un infortunio sul lavoro.

La Corte aveva infatti rilevato che, all’esito dell’accertamento espletato da parte del consulente tecnico di ufficio, il lavoratore risultava affetto da discopatie multiple lombari con ernie discali che avevano reso necessari già due interventi di discolisi e che tale patologia preesisteva almeno da cinque anni con i caratteri della cronicità. Era quindi da escludere l’origine post traumatica degli esiti invalidanti in quanto le lesioni discali erano preesistenti all’evento lesivo e la riacutizzazione della malattia, accusata nel 2005, a distanza di due anni dall’evento lesivo, non poteva essere riconosciuta come ulteriore invalidità temporanea, ma fosse inquadrabile come malattia comune senza postumi permanenti.

Il lavoratore ha fatto ricorso, ma la Cassazione, con sentenza n. 28434 del 19/12/2013, ha rigettato la richiesta, confermando le osservazioni del c.t.u..

Il consulente tecnico officiato aveva infatti evidenziato che il distretto interessato dallo sforzo presentava una importante condizione cronico-degenerativa, per cui lo sforzo lavorativo compiuto non aveva indotto ulteriori alterazioni oltre a quelle già presenti. L’episodio denunciato al massimo poteva rappresentare un "momento rivelatore" e la riacutizzazione di una malattia già presente giustifica soltanto la rendita temporanea che al lavoratore gli è stata comunque riconosciuta.

In definitiva, lo sforzo posto in essere ha soltanto aggravato la patologia già in atto e non vale pertanto a sostenerne l’origine post traumatica. Pertanto, il presunto "sforzo" denunciato dal lavoratore non ha costituito causa efficiente, né concausa, né causa scatenante dello stato morboso, avendo lo stesso al più rappresentato l'occasione per la manifestazione di una patologia preesistente.

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