Sinergie di Scuola

Con la circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e relativo procedimento, fornendo importanti indicazioni sulle modalità di pubblicità del codice disciplinare, sul ruolo e responsabilità dei dirigenti, nonché sull’irrogazione delle sanzioni a questi ultimi.

Innanzitutto la circolare chiarisce che le nuove norme introdotte con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 riguardano solo il personale rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, ossia il personale dipendente c.d. "privatizzato" e soggetto alla disciplina dei contratti collettivi di comparto.

Inoltre, la nuova disciplina costituisce norma imperativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c., per cui tali disposizioni non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, la quale può disciplinare la materia nei limiti di quanto consentito dalla legge e negli ambiti non riservati alla legge stessa. Inoltre, la disciplina legale prevale sulla disciplina sostanziale contenuta nei contratti collettivi, compresa quella dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma (15 novembre 2009) e, in presenza di clausole contrattuali difformi, si verifica la sostituzione della clausola nulla con integrazione del suo contenuto ad opera della fonte di legge. Questo meccanismo di sostituzione ha carattere automatico e pertanto produce i suoi effetti già a livello di applicazione della norma da parte dell'operatore, senza la necessità di un accertamento preventivo della nullità della clausola da parte del giudice.

Pubblicità del codice disciplinare

Ai sensi della nuova norma, le amministrazioni possono assolvere all'obbligo di pubblicità del codice disciplinare mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tale pubblicazione è equivalente all'"affissione in luogo accessibile a tutti" di cui al citato art. 7, luogo che viene identificato dal nell' "ingresso della sede di lavoro".

Le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo qualora l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica.

Il codice disciplinare deve perciò essere pubblicato con adeguato risalto e indicazione puntuale della data, oltre che sull'home page internet anche di quella intranet dell'amministrazione, solitamente utilizzata per le comunicazioni interne del datore di lavoro.

La modalità alternativa alla pubblicazione sul sito è solo quella dell'affissione all'ingresso della sede di lavoro,.poiché solo questo luogo particolare è espressamente considerato dalla norma vigente. Quanto ai contenuti della pubblicazione, il codice disciplinare oggetto di pubblicità deve contenere sia le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni sia le tipologie di infrazione e le relative sanzioni. La pubblicità deve poi riguardare anche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Azione disciplinare e competenza del Dirigente

La riforma ha voluto, in generale, valorizzare il ruolo del dirigente sottolineando i suoi poteri, tra cui anche quelli di valutazione, riconoscimento dei meriti e comminazione di sanzioni nei confronti del personale.

È stata così ampliata la competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora nella gestione del procedimento disciplinare, attribuendogliene la titolarità in riferimento ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura. In particolare, il dirigente potrà procedere alla contestazione dell'addebito e all'irrogazione della sanzione, previo espletamento del relativo procedimento, per tutte le infrazioni "di minor gravità".

Secondo la norma, rientrano nelle infrazioni di minor gravità quelle per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni. Per le infrazioni di maggior gravità o nel caso in cui il responsabile della struttura non sia un dirigente, l'intera procedura deve essere svolta dall'ufficio procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza del responsabile della struttura, a prescindere dalla circostanza che si tratti di dirigente o non dirigente, di irrogare il rimprovero verbale, sanzione che, secondo il comma 1 dell'art. 55 bis in esame è  soggetta alla disciplina della contrattazione collettiva, che prevede l'irrogazione senza particolari formalità.

Con l'espressione in "possesso della qualifica di dirigente" si intendono non solo ai dipendenti reclutati ed inquadrati come dirigenti a tempo indeterminato, ma anche ai titolari di incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato. 

Irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti

Relativamente in particolare alle due ipotesi di mancata collaborazione con l'autorità disciplinare procedente e del mancato esercizio o della decadenza dall'azione disciplinare, per i fatti per i quali è prevista la sanzione pecuniaria (la sanzione sospensiva, per i dirigenti, è sempre potenzialmente superiore a dieci giorni) è il dirigente capo della struttura che contesta e applica la sanzione, mentre per fatti colpiti con sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, contesta e applica la sanzione l'Ufficio per il procedimento disciplinare. Per le sole infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si applica il comma 4 del predetto articolo 55 bis, con contestazione dell'addebito ed istruttoria dell'U.P.D., ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente con incarico dirigenziale generale della struttura sovraordinata all'U.P.D.

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

L'art. 55 ter del D.Lgs. 165 del 2001 ha introdotto la regola generale secondo cui il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. Questa regola è inderogabile nel caso di esercizio dell'azione disciplinare per infrazioni di minor gravità e, pertanto, in tali ipotesi non è ammessa la sospensione del procedimento. La sospensione è invece ammessa per le infrazioni di maggior gravità, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all'esito dell'istruttoria, non si disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione. Il procedimento è ripreso entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa.

La ripresa del procedimento disciplinare sospeso può ovviamente aver luogo solo a seguito della conoscenza della sentenza integrale, comprensiva della motivazione, poiché l'istruttoria deve tener conto di quanto risultante in sede penale. Pertanto, il termine per la ripresa del procedimento decorre dalla ricevimento della comunicazione della sentenza integrale, non essendo sufficiente la conoscenza del dispositivo.

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