Sinergie di Scuola

Con Ordinanza n. 265 del 25 maggio 2010, pubblicata nella G.U. n. 39 del 29 settembre 2010, il Tar per l’Umbria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione  artistica», dell’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo» e dell’art. 9, primo comma, D.Lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo».

Si tratta di un’ordinanza di evidente rilievo, in considerazione dell’elevato numero di supplenti che potrebbero richiedere il riconoscimento dell’indennità di buonuscita in seguito all'accoglimento di tale questione di legittimità costituzionale.

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