Una recente sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, pone nuovamente l’attenzione su un tema molto frequentemente trattato dalla magistratura contabile, in sede di valutazione e quantificazione del danno erariale per svolgimento di attività extra istituzionale non autorizzata da parte di pubblici dipendenti.
L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, al comma 7, quale conseguenza per l’inosservanza del divieto prevede che «[...] salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti».
Inoltre, a norma del successivo art. 7-bis, «L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».
Proprio questa ultima ipotesi, ovvero il danno da mancata entrata, è stato recentemente oggetto della sentenza della magistratura contabile dalla quale prende spunto Francesca Romana Ciangola in Sinergie di Scuola n. 146 - Febbraio 2025.
Sullo stesso argomento segnaliamo anche lo Speciale "Incompatibilità a scuola".