Sinergie di Scuola

Sempre a chiarimento dell'art. 1 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E del 14/05/2014, esplicativa di alcuni aspetti particolari.

Tra questi, il caso di chi fruisce dell'indennità di disoccupazione: ha diritto al credito? Chi lo riconosce?

Il Fisco ha chiarito che le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e sono a tutti gli effetti redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

I percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente, che competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle borse di studio.

Fatte queste premesse, per espressa previsione dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno” (comma 2) e le disposizioni “si applicano per il solo periodo d'imposta 2014” (comma 3).

Quindi, considerato che le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, il credito va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

L’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere il credito “in via automatica”, determinando la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione.

Resta fermo che i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Oltre a questo aspetto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito altre situazioni che potrebbero interessare anche il personale scolasticoo. Vediamo quali.

Aspettativa non retribuita e part-time

Il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro. In linea generale, nella verifica della spettanza del credito, il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno deve essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.

Nei casi prospettati, dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

Decesso del lavoratore

Per un lavoratore deceduto ad aprile, per i primi mesi dell’anno spetta il credito agli eredi? Come lo devono considerare gli eredi?

Il Fisco dice che il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Con la circolare 8/E del 2014, par. 5, è stato specificato che la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio. Il credito spetta, quindi, anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel relativo modello.

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi.

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